È legittimo il licenziamento irrogato sulla base delle informazioni ottenute mediante i controlli sugli strumenti di lavoro, purché risulti l’assolvimento, da parte del Datore, dell’obbligo di informazione di cui all’art. 4 della L. 300/1970 nei confronti della generalità dei propri dipendenti, indipendentemente dalla loro qualifica, attività o funzione, stabile o temporanea.
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Bancari. Licenziamento per violazione privacy clientale (272 kB)
Bancari. Licenziamento per violazione privacy clientale - GiusLavoro n. 9 - 2020
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