La clausola che consente al Datore lavoro di recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza si deve considerare nulla perché contraria a norme imperative. Per entrambe le parti del contratto, gli obblighi si cristallizzano al momento della sottoscrizione. A precisarlo è l’ordinanza n. 10535/2020 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in controversia per il riconoscimento, in favore del lavoratore, dell’indennità per il patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Patto di non concorrenza (270 kB)
Patto di non concorrenza - GiusLavoro n. 27 - 2020
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata