La responsabilità penale del datore di lavoro, derivante dal non aver informato il personale dei rischi lavorativi, delle misure di prevenzione e protezione, degli obblighi derivanti dalle normative e dalle disposizioni aziendali inerenti alla sicurezza, può essere affermata sulla base della sola testimonianza dell’ispettore che ha eseguito l’accesso in azienda, purché si riferisca a dati rilevati attraverso l’osservazione diretta.
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Prevenzione infortuni. Obbligo informativo del Datore (249 kB)
Prevenzione infortuni. Obbligo informativo del Datore - GiusLavoro n. 39 - 2019
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