Stando a una recente pronuncia della Cassazione, il licenziamento del dipendente, che non abbia preso servizio presso la nuova sede di lavoro, può avvenire anche in forza di un provvedimento impreciso circa i motivi del trasferimento. La motivazione, infatti, può essere integrata o modificata dal Datore di lavoro che, ove il trasferimento sia contestato in sede giudiziale, è tenuto a provare le ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti la nuova allocazione del dipendente. Qualora tale prova sia fornita, il lavoratore che abbia rifiutato di presentarsi presso la nuova sede lavorativa, ritenendo il provvedimento illegittimo, può considerarsi inadempiente e quindi passibile di licenziamento.
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Rapporto di lavoro. Inottemperanza al trasferimento (248 kB)
Rapporto di lavoro. Inottemperanza al trasferimento - Giustizia e Lavoro n. 36 - 2019
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