5 dicembre 2019

Recupero crediti. Molestie del call center

GiusLavoro n. 46 - 2019

L’amministratore della Società di recupero crediti è responsabile del reato di molestia o disturbo alle persone, quantomeno a titolo di colpa, ove il debitore abbia ricevuto quotidianamente numerose chiamate telefoniche, in ossequio a una precisa strategia aziendale e non in forza di autonome iniziative dei singoli addetti al call center.
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