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La sentenza n. 6314/2026 della Cassazione chiarisce la responsabilità del commercialista esterno nei reati di bancarotta documentale. Essendo i reati fallimentari “reati propri”, possono essere commessi solo da soggetti qualificati, come amministratori di diritto o di fatto. Il professionista esterno non risponde autonomamente di bancarotta fraudolenta documentale, neppure se altera le scritture o trattiene somme destinate al pagamento dei tributi, salvo che agisca in concorso con gli amministratori. In assenza di concorso, la sua condotta può integrare reati comuni (truffa, appropriazione indebita).
La delega al commercialista non esonera gli amministratori dal dovere di vigilanza: se la contabilità risulta inattendibile e impedisce la ricostruzione patrimoniale, può configurarsi responsabilità per bancarotta semplice documentale per negligenza. La Cassazione ha annullato la decisione d’appello con rinvio, sottolineando l’importanza di valutare motivazione, elemento soggettivo e condotte degli amministratori nella gestione della crisi e nel controllo sull’operato del professionista.