28 maggio 2026

Il lavoro stagionale e il vincolo delle cinque proroghe: analisi della nota della Cassazione n. 11269/2026

GiusLavoro n. 20 - 2026
Autore: Fabiano De Leonardis

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11269 del 27 aprile 2026 segna uno snodo interpretativo fondamentale sulla disciplina del contratto a termine. La vicenda trae origine dal ricorso di un'azienda ittica contro la decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva disposto la conversione a tempo indeterminato del rapporto di un lavoratore stagionale addetto alla lavorazione del tonno, poiché quest'ultimo era stato oggetto di sette proroghe consecutive, superando così il limite massimo di cinque previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015

I giudici di merito applicano la sanzione della stabilizzazione basandosi su un'interpretazione rigidamente letterale della norma e ritenendo che il silenzio del legislatore equivalga all'assoggettamento del lavoro stagionale al tetto numerico delle proroghe. La Suprema Corte cassa la decisione impugnata, sancendo che la stagionalità, essendo strutturalmente esclusa a monte dal limite di durata complessiva dei 36 mesi, risulta geneticamente estranea anche al vincolo delle cinque proroghe, il quale presuppone proprio la vigenza di quel tetto temporale. 

Il caso di specie e la tesi della Corte d'Appello

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso promosso da una società operante nel settore della conservazione e trasformazione dei prodotti ittici contro la decisione della Corte d’Appello di Milano. Quest'ultima aveva dichiarato l'illegittimità del termine apposto ad una serie di contratti di lavoro stagionale per la lavorazione del tonno, ordinando la conversione del rapporto a tempo indeterminato. In dettaglio, tra il 2015 e il 2018, l'azienda aveva stipulato con un dipendente quattro contratti stagionali che erano stati oggetto, complessivamente, di sette proroghe. 

La decisione della Corte territoriale poggia su una rigorosa e letterale interpretazione del quadro normativo del D.Lgs. n. 81 del 2015, ratione temporis applicabile. Secondo i giudici di merito, il silenzio del legislatore nell'art. 21, comma 1, equivale all'assoggettamento del lavoro stagionale al tetto delle cinque proroghe; pertanto, avendo l'azienda superato tale limite, la Corte d'Appello ha applicato l'automatismo della stabilizzazione del rapporto.

FOCUS GIURIDICO: il principio del ratione temporis e l'evoluzione della disciplina sul contratto a termine

Il principio del ratione temporis e la successione delle leggi nel tempo: il principio,  regolato in via generale dall'art. 11 delle Preleggi e secondo cui “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”, impone che un atto giuridico o un rapporto contrattuale sia regolato esclusivamente dalla norma in vigore nel momento in cui l'atto è stato compiuto o il rapporto è sorto. Nel contenzioso in esame, questo principio è fondamentale per individuare lo statuto sanzionatorio applicabile poiché i contratti oggetto di pronuncia sono stati stipulati e prorogati nella vigenza del testo originario del D.Lgs. n. 81/2015 e pertanto la legittimità delle proroghe deve essere vagliata unicamente alla luce di quel testo, rimanendo del tutto irrilevanti le restrizioni introdotte successivamente dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Il quadro comparativo: per comprendere la portata della pronuncia, è utile schematizzare come il legislatore abbia modificato i presupposti e i limiti dello strumento della proroga nel passaggio tra le due riforme, evidenziando il regime applicato dalla Cassazione nel caso di specie:

  • disciplina ex D.Lgs. n. 81/2015 (originaria e applicabile ratione temporis): i) il contratto iniziale poteva essere stipulato senza alcuna causale fino a un massimo di 36 mesi (acausalità); il termine iniziale poteva essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi; il lavoro stagionale risultava escluso espressamente dal limite di durata dei 36 mesi (art. 19, comma 2) e dagli intervalli di stop and go (art. 21, comma 2);
  • disciplina post Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 e non applicabile nel caso di specie): il contratto è acausale solo per i primi 12 mesi e il superamento o il rinnovo richiedono l'indicazione di rigide causali sostitutive (esigenze temporanee, sostitutive o connesse a incrementi temporanei); il limite massimo viene ridotto da 5 a 4 proroghe; il tetto massimo della successione di contratti ordinari scende da 36 mesi a 24 mesi.

I giudici milanesi esplicitano questo formalismo basandosi sul principio dell'espressa eccettuazione, attraverso un’argomentazione che la Suprema Corte ha così ricostruito e poi censurato: “3.5. La Corte d’appello ha interpretato le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2015 facendo leva sul significato letterale delle stesse e, specificamente, sulla espressa sottrazione, dalla disciplina generale per i contratti a termine, di specifiche ed individuate ipotesi. Ha infatti sostenuto, con riferimento all’art. 19, comma 1, che: «Dalla lettura della norma si desume sia che il legislatore ha inteso escludere, per i contratti stagionali, il limite complessivo di durata dei 36 mesi, sia che il legislatore, ove ha inteso farlo, ha espressamente eccettuato il lavoro stagionale dalle norme dettate in linea generale per tutti i contratti a termine. Analoga tecnica legislativa, di espressa eccettuazione, è stata impiegata nell’art. 21, comma 2, del medesimo testo legislativo (comma richiamato, come visto, dall’art. 19 poc’anzi riprodotto) per escludere, per i contratti stagionali, l’applicazione della regola c.d. di stop and go, viceversa applicabile alla generalità dei contratti a termine» (sentenza, p. 9). Ha poi rilevato come, al contrario, l’art. 21, comma 1, detti «una regola (5 proroghe al massimo in 36 mesi) che non prevede eccezioni e che pertanto deve reputarsi applicabile anche al contratto stagionale», in tal modo introducendo (…..) una “garanzia aggiuntiva”, accanto a quella della causalità, per evitare abusi nella reiterazione dei contratti a tempo determinato”. 

L'impianto di merito si fonda quindi sull'idea che il superamento numerico del tetto delle proroghe agisca come un automatismo sanzionatorio del tutto sganciato dalla natura stagionale della causale ed è precisamente contro questa esegesi parcellizzata che si appunta la censura di legittimità della Cassazione.

La Suprema Corte respinge l'approccio puramente letterale della Corte territoriale attraverso una rigorosa lettura coordinata degli articoli 19 e 21 del D.Lgs. n. 81 del 2015. I giudici di legittimità chiariscono che l'assenza di un'esplicita menzione del lavoro stagionale all'interno della disciplina delle proroghe ex art. 21, comma 1 non deriva dalla volontà di assoggettarlo al limite delle cinque proroghe, ma riflette l'esatto contrario ossia che la stagionalità si colloca strutturalmente al di fuori della cornice giuridica presupposta da quella norma. Il limite numerico delle proroghe, infatti, è stato concepito per operare solo all'interno del perimetro dei 36 mesi; poiché il lavoro stagionale è escluso a monte da tale vincolo di durata massima, viene meno lo stesso presupposto applicativo del tetto alle proroghe.

La Corte di Cassazione avvalora questo ragionamento esaminando l'incipit dell'art. 21, comma 1: “Nel caso di specie, utilizzando parallelamente il dato letterale-sistematico e il criterio della mens legis, deve osservarsi come l’art. 21, comma 1, che disciplina le “proroghe e rinnovi”, esordisca con la seguente statuizione: «1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi…». Tale espressione, e in particolare l’esplicito riferimento ai trentasei mesi quale termine massimo di durata, delimita, dal punto di vista letterale, lo spazio applicativo della previsione sulle proroghe alle ipotesi in cui detto limite massimo sia operativo e cogente, lasciando in tal modo fuori dall’ambito applicativo del primo comma le fattispecie sottratte, come quella in esame, al citato limite temporale”. 

In virtù di tali motivazioni, la Cassazione nega la validità del principio di espressa eccettuazione su cui si era adagiata la Corte d'Appello. Il legislatore inserisce eccezioni esplicite solo laddove esista il rischio concreto di un'attrazione della materia nella regola generale, come accade per la disciplina dello stop and go ex art. 21, comma 2; al contrario, dove manca il presupposto logico del recinto dei 36 mesi, ogni specificazione eccettuativa risulterebbe ridondante: “La disciplina delle proroghe è, infatti, contenuta in un intervallo temporale che non può, comunque, superare i trentasei mesi, e le proroghe sono consentite unicamente nell’ipotesi in cui il termine inizialmente apposto al contratto sia al di sotto dei 36 mesi e purché le proroghe medesime, comunque in numero non superiore a cinque, non determinino il superamento del citato confine temporale (…..)Ciò posto, la mancanza di una esplicita previsione eccettuativa, nell’ambito del primo comma del citato art. 21, del lavoro stagionale può dirsi diretta conseguenza della estraneità di questa categoria rispetto al limite dei trentasei mesi e quindi all’ambito definito e disciplinato dal primo comma. In legislatore non aveva necessità di sancire l’inapplicabilità del primo comma dell’art. 21 al lavoro stagionale poiché la cornice entro cui si muove la disciplina ivi dettata è disegnata presupponendo l’operare dell’anzidetto limite temporale”.

FOCUS GIURIDICO: il principio dell'espressa eccettuazione alla prova della mens legis

Il conflitto interpretativo tra i giudici di merito e la Suprema Corte si riduce ad uno scontro tra la prevalenza del dato letterale e formale (espressa eccettuazione) rispetto alla finalità oggettiva e strutturale della legge (mens legis): se la Corte d'Appello si ferma all'involucro testuale, la Cassazione penetra la ratio dello statuto protettivo del lavoro a termine.

  • Il principio dell'espressa eccettuazione e i suoi ancoraggi normativi: secondo questo canone, quando il legislatore introduce una regola generale e contestualmente ne elenca in modo specifico le deroghe, l'interprete deve ritenere tale elenco tassativo e tutto ciò che non è menzionato ricade nella regola. Questo canone si ricava nell’ art. 12 delle Preleggi : “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”; tale precetto spinge l'interprete a considerare il silenzio della norma come un silenzio intenzionale ed escludente. Su queste basi la Corte d’Appello di Milano rileva che il lavoro stagionale è escluso espressamente dai 36 mesi (art. 19, co. 2) e dallo stop and go (art. 21, co. 2), ma non dalle 5 proroghe (art. 21, co. 1); per i giudici di merito, quel silenzio significa inclusione automatica nel limite.
  • Il principio della mens legis: la Corte di Cassazione supera l’interpretazione puramente letterale dei giudici di merito valorizzando la mens legis. L'intenzione del legislatore, richiamata dall'art. 12 delle Preleggi, non rappresenta il punto di vista soggettivo di chi ha redatto il testo ma esprime la finalità oggettiva e protettiva della norma . In sostanza, questo principio di razionalità impedisce che una lettura isolata delle singole parole tradisca lo scopo complessivo della riforma. Nel D.Lgs. n. 81/2015, il tetto delle cinque proroghe è legato a doppio filo al limite massimo dei 36 mesi e serve ad evitare la frammentazione del lavoro dentro quel preciso confine temporale. Di conseguenza, il silenzio del legislatore sul lavoro stagionale nell'art. 21, comma 1 non è una dimenticanza ma una scelta logica: poiché il lavoro stagionale è strutturalmente esentato dal limite dei 36 mesi, è per sua natura estraneo anche al recinto delle proroghe ed inserire un'eccezione espressa sarebbe stato un duplicato inutile e ridondante. La mens legis chiarisce così che la regolarità del lavoro stagionale non si misura con calcoli in termini di mesi o proroghe, ma con la genuinità della causale: è la natura ciclica e temporanea del ciclo produttivo ad assorbire e governare la legittimità del termine.

Il canone di ragionevolezza e la coerenza del sistema anti-abuso

L'esegesi della Suprema Corte non si arresta al dato testuale, ma si spinge oltre evidenziando l'illogicità di un'interpretazione che, da un lato, riconosca la specialità del lavoro stagionale, esentandolo dai vincoli temporali complessivi e dai rigidi intervalli dello stop and go, e, dall'altro, pretenda di assoggettarlo a un limite numerico di proroghe concepito per i contratti a termine ordinari. Se il datore di lavoro può legittimamente riassumere lo stesso lavoratore stagionale a distanza di pochissimi giorni tramite un nuovo contratto, risulterebbe del tutto contraddittorio sanzionare con la conversione a tempo indeterminato la mera prosecuzione del medesimo rapporto oltre la quinta volta all'interno dell'orizzonte stagionale.

I giudici di legittimità mettono in luce questa incoerenza strutturale e sanzionatoria, evidenziando come la barriera contro le condotte elusive non risieda nel computo formale delle proroghe, bensì nella persistenza della causale stessa, ossia la ragione obiettiva della stagionalità: “L’art. 21, comma 2 del d.lgs. 81 del 2015 esonera i contratti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali dell’obbligo di rispettare gli intervalli temporali ivi indicati rendendo così legittima la stipula, dopo la cessazione di un contratto, di un nuovo contratto a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità. A fronte di tale disciplina, appare davvero illogica la tesi che considera cogente, anche per il lavoro stagionale, il limite massimo delle cinque proroghe in 36 mesi, essendo un simile divieto completamente neutralizzato dalla facoltà di plurimi rinnovi del contratto, senza alcun tetto numerico e senza soluzione temporale”.

La pronuncia individua così il vero fulcro del sistema sanzionatorio volto a prevenire gli abusi. Nel lavoro stagionale, la tutela del lavoratore non è affidata a rigidi automatismi matematici, ma alla reale e rigorosa sussistenza delle esigenze connesse ai cicli della natura o della produzione. Nel disegno del legislatore del 2015, è proprio l'oggettività della causale a escludere in radice il rischio di un utilizzo distorto dello strumento contrattuale, rischio che invece si rende necessario contrastare per i contratti standard attraverso la fissazione dei tetti temporali e del numero massimo delle proroghe. Sottrarre il contratto stagionale al conteggio formale delle proroghe non significa, pertanto, creare una zona franca priva di tutele, bensì ricondurre la disciplina nell'alveo della sua reale funzione economico-sociale. La Cassazione restituisce coerenza al sistema anti-abuso, chiarendo che laddove la legge riconosce la genuinità del termine legata alle fluttuazioni cicliche del mercato o della natura, i limiti numerici standard recedono di fronte alle oggettive necessità dell'organizzazione aziendale.

La conformità eurounitaria 

A suggello dell'intera impalcatura motivazionale, la Suprema Corte valuta la compatibilità della propria interpretazione con l'ordinamento dell'Unione Europea, e in particolare con la Clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE. La normativa eurounitaria impone agli Stati membri l'adozione di misure concrete per prevenire gli abusi derivanti dalla reiterazione di contratti a termine, individuando tre filtri alternativi: le ragioni obiettive, la durata massima totale o il numero dei rinnovi. La Cassazione chiarisce che esentare il lavoro stagionale dal limite numerico delle cinque proroghe non viola il diritto UE, poiché la natura ciclica e strutturale dell'attività integra perfettamente la prima e più solida di queste tutele: la ragione obiettiva.

I giudici di legittimità argomentano con precisione questo passaggio fondamentale, ancorando la disciplina nazionale ai canoni eurounitari e sollevando il datore di lavoro da formalismi cronologici: “La soluzione qui accolta non pone problemi di compatibilità con la disciplina eurounitaria atteso che la clausola n. 5 dell’Accordo quadro [...] individua, tra le misure di prevenzione degli abusi, la presenza di “ragioni obiettive” [...]; la Corte di Giustizia ha spiegato che la nozione di “ragione obiettiva” va riferita «a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare [...] l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione» [...]. In questa ottica, il carattere stagionale dell'attività può già di per sé costituire una ragione oggettiva che giustifica il ricorso al lavoro a tempo determinato, essendo la stagionalità riconosciuta nell’ordinamento nazionale [...] solo in ipotesi tipiche e tassative [...]. La causale della stagionalità si presta a riempire di contenuto le ragioni oggettive di cui alla citata clausola n. 5 ed a costituire garanzia contro il ricorso abusivo alla reiterazione dei contratti a termine, ponendosi come requisito dell’attività in sé, non del contratto”.

FOCUS GIURIDICO: la clausola 5 dell'Accordo Quadro europeo e la ragione obiettiva

La Direttiva 1999/70/CE, persegue il duplice obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a termine, garantendo il rispetto del principio di non discriminazione,  e di definire un quadro normativo volto a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a termine. Il legislatore europeo considera il contratto a tempo indeterminato come la forma comune dei rapporti di lavoro e di conseguenza, pur riconoscendo che i contratti a termine caratterizzino l'impiego in alcuni settori ed occupazioni, impone agli Stati membri di vigilare affinché la reiterazione dei contratti a scadenza risponda a reali necessità e non diventi uno strumento strutturale di elusione delle tutele.

La clausola 5, comma 1, dell'Accordo Quadro: al fine di garantire la prevenzione degli abusi, la direttiva vincola gli ordinamenti interni all'adozione di specifiche barriere protettive e il testo della Clausola 5, comma 1, stabilisce testualmente quanto segue: “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.

L'applicazione del canone eurounitario nell'ordinamento italiano: nel D.Lgs. n. 81/2015, lo Stato italiano ha adempiuto alla Direttiva 1999/70/CE strutturando due regimi differenti: i) per i contratti a termine ordinari acausali, ha scelto di combinare la misura di cui alla lettera b (il limite massimo di durata complessiva di 36 mesi) con la misura di cui alla lettera c (il tetto massimo di 5 proroghe); per i contratti di lavoro stagionale, ha deliberatamente escluso l'applicazione dei limiti temporali e numerici, affidando l'intera tenuta anti-abuso del sistema alla misura di cui alla lettera a, ossia alla sussistenza di una ragione obiettiva.

In sintesi: la ciclicità della natura, la stagionalità dei flussi turistici o l'improcrastinabilità di specifiche campagne di lavorazione agroalimentare costituiscono elementi storici e strutturali intrinseci che integrano perfettamente la ragione obiettiva europea e la Cassazione n. 11269/2026 conferma la piena compatibilità eurounitaria di questo modello, ricordando che laddove la causale è reale e certificata dal nesso causale della stagionalità, l'assenza di un tetto matematico al numero di proroghe non genera alcun vuoto di tutela.

A definizione della complessa controversia e a composizione del contrasto interpretativo sollevato dai giudici di merito, la Suprema Corte enuncia l'effettivo principio di chiusura ossia che, in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il limite massimo delle cinque proroghe nell'arco di vigenza del rapporto, previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015 applicabile ratione temporis, non trova applicazione ai contratti conclusi per lo svolgimento di attività stagionali; l'istituto della proroga presuppone infatti la vigenza del tetto massimo di durata complessiva dei trentasei mesi, dal quale il lavoro stagionale è strutturalmente ed espressamente escluso a monte dal legislatore.

Con questo arresto nomofilattico, la Cassazione mette fine a un lungo contrasto interpretativo, restituendo certezza giuridica agli operatori del settore e confermando che la specificità del lavoro stagionale risiede nella genuinità della sua causale oggettiva, e non nel conteggio matematico delle sue proroghe

MAPPA CONCETTUALE - Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 11269/2026

OGGETTO DEL CONTENDERE: ricorso di un'azienda conserviera contro la conversione a tempo indeterminato del rapporto di un lavoratore stagionale, disposta dai giudici di merito per il superamento del limite delle cinque proroghe contrattuali; la normativa applicabile ratione temporis è il testo originario del D.Lgs. n. 81/2015 antecedente alle restrizioni del Decreto Dignità D.L. n. 87/2018.

 

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO:

  • Art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015: fissa il limite massimo di durata del contratto a termine ordinario a 36 mesi
  • Art. 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015: introduce l'esenzione espressa per i contratti stagionali dal limite massimo dei 36 mesi
  • Art. 21, comma 1, D.Lgs. 81/2015: stabilisce che il termine può essere prorogato solo se la durata iniziale è inferiore a 36 mesi e per un massimo di 5 volte, pena la conversione a tempo indeterminato
  • Art. 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015: regola gli intervalli di stop and go, esentando espressamente il lavoro stagionale.

POSIZIONE DELLA CORTE D'APPELLO: applicando il principio dell'espressa eccettuazione, ancorato all’ art. 12 delle Preleggi, il legislatore ha escluso lo stagionale dai 36 mesi (art. 19, co. 2) e dallo stop and go (art. 21, co. 2), ma non ha inserito eccezioni nell'art. 21, co. 1 (5 proroghe); il silenzio equivale a inclusione e quindi scatta l'automatismo sanzionatorio della stabilizzazione del rapporto alla sesta proroga.

 

POSIZIONE DELLA CASSAZIONE: applicando il principio della mens legis, l'interpretazione non può fermarsi alla lettera ma deve indagare la finalità oggettiva e protettiva della norma e lo scopo del limite delle 5 proroghe è impedire la frammentazione del rapporto all'interno del recinto dei 36 mesi; poiché il lavoro stagionale è escluso a monte dai 36 mesi, esso è geneticamente immune dal limite delle proroghe. Un'eccezione espressa sarebbe stata una ridondanza normativa; sarebbe quindi contraddittorio permettere al datore di lavoro di riassumere liberamente lo stagionale il giorno successivo tramite rinnovo, essendo escluso dallo stop and go, e punirlo se invece decide di prorogare lo stesso contratto oltre la quinta volta.

 

CORNICE EUROUNITARIA:  ai sensi della Clausola 5 dell'Accordo Quadro (Direttiva 1999/70/CE), il lavoro stagionale non è una zona priva di tutele e l'assenza di tetti di mesi e proroghe è legittima perché il sistema è interamente presidiato da una ragione obiettiva legata alla natura ciclica e strutturale della prestazione.

PRINCIPIO DI DIRITTO: il limite massimo delle cinque proroghe ex art. 21, comma 1, D.Lgs. 81/2015 non si applica ai contratti di lavoro stagionale, in quanto l'istituto delle proroghe presuppone il vincolo del rispetto del tetto massimo di durata dei trentasei mesi, dal quale la stagionalità è strutturalmente esclusa.

 Esempio

Beta conserve S.p.A. è un'azienda che si occupa della lavorazione e del confezionamento di ortaggi freschi, un'attività a carattere tipicamente stagionale. Per far fronte alla campagna del pomodoro del 2017, l'azienda assume il lavoratore Sig. Mario Rossi con un contratto a tempo determinato stagionale della durata iniziale di 2 mesi, dal 1° luglio al 31 agosto 2017. 

A causa di anomalie climatiche che prolungano il periodo di maturazione e raccolta nei campi, la campagna si protrae oltre il previsto e l'azienda, d'accordo con il lavoratore, decide di estendere il contratto originario per permettergli di completare la lavorazione dei prodotti. Nel corso di questa specifica campagna, che si chiude a metà novembre, l'azienda sottoscrive con il lavoratore 6 atti di proroga consecutivi, ciascuno della durata di una o due settimane, senza mai interrompere il rapporto di lavoro. Alla fine, il lavoratore ha accumulato 6 proroghe all'interno dello stesso contratto stagionale. 

Il Sig. Mario Rossi si rivolge quindi al Giudice del Lavoro chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato. La sua tesi si fonda sul dato letterale dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 (nella sua formulazione originaria applicabile ratione temporis): la legge fissa a 5 il numero massimo di proroghe superato il quale il contratto si trasforma a tempo indeterminato; avendo firmato 6 proroghe, il lavoratore ritiene di aver diritto alla stabilizzazione. 

Il Giudice del Lavoro rigetta il ricorso del lavoratore e dà ragione all'azienda. Applicando l'orientamento della Suprema Corte, il Giudice chiarisce che il limite delle 5 proroghe serve a presidiare il tetto massimo dei 36 mesi stabilito per i contratti a termine ordinari. Poiché il contratto del Sig. Rossi è genuinamente stagionale, esso è escluso a monte dal limite dei 36 mesi e, di conseguenza, non è soggetto al vincolo numerico delle 5 proroghe. Poiché la causale stagionale era reale e la durata complessiva è rimasta all'interno della stagione lavorativa, il superamento aritmetico delle proroghe (6 anziché 5) non comporta alcuna sanzione di conversione.

L’esperto

Perché l'assenza di una deroga esplicita per il lavoro stagionale nell'art. 21, comma 1  non significa che i contratti stagionali vi siano sottoposti?

Perché, secondo l'esegesi della Cassazione, la norma sulle proroghe si apre ponendo come presupposto applicativo che la durata del contratto sia inferiore a 36 mesi. Il limite delle 5 proroghe opera solo dentro la cornice dei 36 mesi per i contratti ordinari e, poiché il lavoro stagionale è strutturalmente escluso dal limite dei 36 mesi da un'altra norma (l'art. 19), il legislatore non aveva alcun bisogno logico di ripetere l'esclusione nel testo delle proroghe, trattandosi di una materia già geneticamente estranea a quel perimetro temporale.

Qual è l'incoerenza logica che si verificherebbe se si applicasse il limite delle 5 proroghe ai contratti stagionali?

L'ordinamento esenta il lavoro stagionale dal rispetto dei cosiddetti intervalli temporali (stop and go). Ciò significa che un datore di lavoro potrebbe legittimamente licenziare e riassumere lo stesso lavoratore stagionale il giorno successivo con un nuovo contratto a termine, ripetendo l'operazione in modo continuo ed illimitato. Sarebbe del tutto irragionevole e contraddittorio punire con la sanzione della conversione a tempo indeterminato la scelta del datore di lavoro di prorogare per 6 volte lo stesso contratto, quando la legge gli permette di raggiungere lo stesso identico risultato tramite 6 rinnovi contrattuali continui senza alcuna sanzione.

In che modo il lavoro stagionale rispetta i vincoli anti-abuso imposti dalla normativa dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE) se non ha limiti di proroghe?

La Clausola 5 dell'Accordo Quadro europeo prevede che, per evitare abusi nei contratti a termine, gli Stati membri debbano adottare almeno una misura tra: ragioni obiettive, durata massima o numero di rinnovi/proroghe. La Cassazione chiarisce che il lavoro stagionale non ha bisogno del limite numerico delle proroghe perché è protetto dal filtro più forte di tutti: la ragione obiettiva determinata dalla natura ciclica delle lavorazioni, legata a fattori meteo-climatici o a picchi produttivi tipici e predeterminati, e che  costituisce di per sé una motivazione reale e oggettiva che esclude il rischio di un utilizzo elusivo o fraudolento del termine, ponendosi in totale armonia con il diritto dell'Unione Europea. 

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  • GL n. 20 - Il lavoro stagionale e il vincolo delle cinque proroghe. Cassazione n. 112692026.pdf (251 kB)
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