Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Con l’ordinanza n. 28748 depositata il 30 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi in materia di obbligazione contributiva in presenza di sospensione o assenza della prestazione lavorativa concordata tra le parti. La decisione consolida un orientamento già espresso in precedenti sentenze (Cass. n. 18209/2019; Cass. n. 21204/2022), ribadendo che l’obbligo contributivo sussiste anche in assenza di attività lavorativa, qualora la sospensione non sia prevista o giustificata da una norma di legge o da una disposizione contrattuale collettiva. L’ordinanza, di grande interesse per i consulenti del lavoro, chiarisce i confini tra legittima sospensione e omissione contributiva, offrendo un importante riferimento interpretativo per la corretta gestione delle posizioni assicurative e previdenziali.
L’origine della controversia risiede in una verifica ispettiva INPS nei confronti di una cooperativa che, in un determinato periodo, aveva concordato con alcuni lavoratori periodi di assenza non retribuita per esigenze aziendali contingenti. L’ente previdenziale contestava l’omesso versamento dei contributi minimi, ritenendo che l’accordo individuale non potesse esonerare il datore di lavoro dall’obbligo contributivo. L’azienda sosteneva, invece, che l’assenza della prestazione comportasse l’assenza del corrispettivo economico e, quindi, la mancanza di base imponibile contributiva.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, riaffermando un principio di diritto ormai consolidato: “L’obbligo contributivo previdenziale non dipende dall’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, ma dalla vigenza del rapporto di lavoro e dalla sua riconducibilità ad un vincolo giuridico che comporta la tutela assicurativa obbligatoria.” Ne deriva che la mera sospensione concordata tra le parti, se non riconducibile ad una causa legittima (come malattia, maternità, CIGO, aspettativa prevista dal CCNL, ecc.), non sospende l’obbligo di contribuzione. In tali ipotesi, il datore di lavoro è tenuto comunque al versamento del minimale contributivo, anche in assenza di erogazione retributiva.
Dall’ordinanza si desume il seguente principio generale: “In assenza di prestazione lavorativa, ma in presenza di un rapporto di lavoro formalmente in essere, permane l’obbligo di contribuzione previdenziale, salvo che la sospensione sia prevista o consentita da legge o contratto collettivo.” In altre parole, la Cassazione distingue:
L’ordinanza ha importanti ricadute pratiche per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro che gestiscono situazioni di sospensione o riduzione della prestazione:
L’ordinanza si colloca nel solco delle decisioni che affermano la natura autonoma e pubblicistica dell’obbligo contributivo, rispetto alla dinamica retributiva:
L’ordinanza n. 28748/2025 conferma un principio di grande rilievo per la prassi professionale: la sospensione “libera” della prestazione non comporta sospensione dell’obbligo contributivo. Pertanto, anche nei periodi di mancata attività lavorativa derivanti da accordi individuali o aziendali non normati, permane l’obbligo di versamento dei contributi minimi. La pronuncia rafforza l’importanza del ruolo del consulente del lavoro nel presidiare la correttezza contributiva, garantendo che ogni accordo di sospensione o permesso sia assistito da una base giuridica valida e documentabile.
Una società cooperativa operante nel settore dei servizi logistici, con applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, attraversa nel corso del 2023 una fase di contrazione temporanea delle commesse.
Per evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali, la cooperativa concorda con singoli lavoratori, mediante accordi individuali scritti, periodi di sospensione della prestazione lavorativa non retribuita della durata variabile da due a quattro settimane, motivati da “esigenze organizzative e riduzione temporanea dei carichi di lavoro”.
Durante tali periodi:
A seguito di una verifica ispettiva, l’INPS contesta alla cooperativa l’omesso versamento dei contributi minimi per i periodi di sospensione, sostenendo che gli accordi individuali non costituiscono causa legittima di sospensione dell’obbligo contributivo.
La società impugna il verbale, sostenendo che l’assenza di prestazione e di retribuzione escluderebbe il presupposto dell’obbligazione contributiva.
La sospensione della prestazione lavorativa concordata individualmente tra datore di lavoro e lavoratore è idonea a sospendere l’obbligo contributivo previdenziale?
Alla luce dell’ordinanza n. 28748/2025 e della giurisprudenza consolidata, la risposta è negativa. L’obbligo contributivo non dipende dall’effettivo svolgimento della prestazione, bensì dalla permanenza del rapporto di lavoro e dalla sua assoggettabilità alla tutela previdenziale obbligatoria. Solo sospensioni previste da legge o da contratto collettivo (es. malattia, maternità, CIGO, aspettativa disciplinata) possono incidere sull’obbligo contributivo.
In assenza di retribuzione, su quale base l’INPS può pretendere il versamento dei contributi e quali sono le conseguenze per il datore di lavoro?
L’INPS può richiedere il versamento dei contributi sul minimale contributivo previsto per il settore e l’inquadramento del lavoratore. La mancata corresponsione della retribuzione non esclude l’obbligo contributivo, che ha natura pubblicistica e autonoma rispetto alla dinamica sinallagmatica del rapporto. Il datore di lavoro è pertanto esposto a recupero contributivo, sanzioni civili e interessi.
Quali verifiche preventive e cautele operative deve adottare il consulente del lavoro per evitare contestazioni contributive in caso di sospensione dell’attività lavorativa?
Il consulente del lavoro deve: