30 novembre 2018

ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Versamento contributivo II acconto

SOGGETTI INTERESSATI
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale.

ADEMPIMENTO
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento del secondo acconto.
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2016, il contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta. Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2015, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2016. Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno 2016, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.
Il versamento del primo acconto doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2016 o entro il 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la seconda delle due rate di acconto (di pari importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2015, calcolati sul reddito del 2014, per la parte che eccede il minimale, dedotto l'eventuale residuo credito derivante dall'anno precedente.
I contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi INPS prestampati in scadenza il giorno 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota a percentuale per la parte eccedente il minimale: le percentuali differiscono per artigiani e commercianti.

COME/DOVE SI VERSA
I versamenti dei contributi possono essere effettuati, con il modello di pagamento unificato F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalità telematiche per i titolari di partita IVA.
A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
  • a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

La circolare n. 27/2014 ha precisato che in linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.

CODICI TRIBUTO
I codici da utilizzare per il versamento sono:
  • “CP” Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti);
  • “AP” Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani).

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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