1 aprile 2019

CU 2019 – Consegna della Certificazione al contribuente

SOGGETTI INTERESSATI
Sono obbligati:
  • società di capitali;
  • enti commerciali di diritto pubblico o privato;
  • enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
  • associazioni non riconosciute;
  • consorzi;
  • società non residenti;
  • società di persone;
  • associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
  • società di armamento;
  • società di fatto;
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
  • condomini;

che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso dell'anno precedente.
La certificazione CU deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

ADEMPIMENTO
I datori di lavoro che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso del 2018 devono consegnare la Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, unitamente alle istruzioni per la compilazione della stessa ed al modulo per l'opzione dell'otto, del cinque e del due per mille.

MODALITÀ OPERATIVE
La Certificazione Unica 2019 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata, in duplice copia al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 31 marzo (termine così prorogato modificato dal D.L. n. 193/2016) del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
La Certificazione Unica contiene anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un'unica Certificazione Unica. Tale modalità di indicazione dei dati deve essere seguita anche in presenza di più rapporti di lavoro rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d'imposta con lo stesso percipiente.
L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto d'imposta.
La certificazione è compilata in Euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite.
Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella C posta in appendice alle istruzioni con il corrispondente codice. La tabella C non va utilizzata relativamente ai redditi di lavoro autonomo.
Resta fermo l'utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.
I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.
Al fine di eliminare le duplicazioni di dati che si sono create con l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle certificazioni dei sostituti d'imposta, la Legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 952 della L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto un incremento dei dati da trasmettere nell'ambito delle certificazioni uniche e l'attribuzione della "valenza dichiarativa" ai dati trasmessi con le certificazioni uniche, che non devono quindi più essere riportati anche nel modello 770. La Certificazione Unica si sdoppia in: - un modello "ordinario", da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo; - un modello "sintetico", da consegnare al contribuente entro il 31 marzo.
I dati necessari per la redazione della certificazione unica sono sintetizzati nelle seguenti sezioni:
  • Dati anagrafici;
  • Dati fiscali;
  • Dati previdenziali ed assistenziali INPS;
  • Dati assicurativi INAIL;
  • Descrizione annotazioni.
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