La Corte di Cassazione ha affermato che «in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cosiddetto repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore».
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Chiusura unità produttiva. Obbligo di repechage (307 kB)
Chiusura unità produttiva. Obbligo di repechage - Giustizia e Lavoro n. 3 - 2019
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