La sentenza penale di condanna per i maltrattamenti in famiglia non giustifica il licenziamento del ferroviere, ove il reato sia maturato nell’ambito della separazione personale dei coniugi e non abbia influito sullo svolgimento della prestazione lavorativa, né danneggiato l’immagine dell’azienda, vista la portata esclusivamente locale delle notizie di stampa e la genericità dei riferimenti all’identità del datore di lavoro, al ruolo ricoperto dal reo e al luogo in cui egli svolgeva, al tempo dei fatti, la propria attività.
È quanto emerge dalla lettura della Sentenza n. 21958/2018 della Corte di Cassazione, con cui è stato respinto il ricorso proposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
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Licenziamento. Maltrattamenti in famiglia (222 kB)
Licenziamento. Maltrattamenti in famiglia - Giustizia e Lavoro n. 34 - 2018
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