15 novembre 2018

Repechage. Reintegra lavoratore non idoneo

Giustizia e Lavoro n. 39 - 2018

Nei casi di licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore - sia esso assunto come disabile ovvero anche nel caso di inidoneità sopravvenuta -, ove sussistenti nell’assetto organizzativo aziendale mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, anche inferiori rispetto a quelle in precedenza ascritte, il motivo posto a giustificazione del licenziamento è da ritenersi del tutto insussistente, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26675/2018, relativa a una lavoratrice licenziata da una Congregazione religiosa per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni originariamente attribuite.
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