Secondo una recente pronuncia della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, è legittimo il trasferimento del lavoratore subordinato da un’unità produttiva a un’altra, determinato dall’esigenza di risolvere una situazione di conflitto tra colleghi, idonea a compromettere il funzionamento di un
piccolo ufficio. Il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 cod. civ.
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Trasferimento lavoratore. Incompatibilità ambientale (319 kB)
Trasferimento lavoratore. Incompatibilità ambientale - Giustizia e Lavoro n. 40 - 2018
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