Il diritto del lavoratore a percepire il trattamento di fine rapporto matura all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: si tratta infatti di una somma accantonata dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo.
Nel caso in cui non sia possibile ottenere il pagamento da parte del datore di lavoro, è possibile richiederlo all’Inps attraverso il Fondo di Garanzia gestito dall’ente di previdenza, unitamente alle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Ma cosa accade in caso di cessione d’azienda? Quali obblighi sono previsti per cedente e cessionario?
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TFR in caso di fallimento del datore di lavoro (348 kB)
TFR in caso di fallimento del datore di lavoro - Lavoro e Previdenza n. 29 - 2019
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