24 novembre 2022
24 novembre 2022

Ore 18:35 - Sanzioni tributarie per omesso o ritardato versamento delle imposte

La Corte di cassazione (Sez. V civ., Sent. n. 27817/2022) ha affermato che, nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione a un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997, va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d'irregolarità prevista dall'art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero qualora il contribuente abbia fornito chiarimenti all'Amministrazione Finanziaria, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva di eventuale rideterminazione in sede di autotutela della somme dovute, a seguito dei suddetti chiarimenti; l'iscrizione a ruolo e/o l'emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena conseguono solo all'inutile decorso di questi ulteriori trenta giorni.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy