28 novembre 2022
28 novembre 2022

Ore 18:55 - Domanda d’iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. Comunicazione del rigetto

La Corte di cassazione (Sez. V civ., ord. n. 34763/2022) ha affermato che, in tema di anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11, comma 3, D.lgs. n. 460/1997, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del D. M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS") all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, la comunicazione dell'accoglimento o del diniego dell'iscrizione (anche per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del citato D.M. 18 luglio 2003 n. 266) all'ente interessato può essere idoneamente notificata dall'Amministrazione Finanziaria – oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973 - anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ.
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