Con l’articolo 36 della legge di Bilancio, in aggiunta alle disposizioni progressivamente introdotte negli scorsi anni, vengono ridefinite, pur mantenendone le finalità, le dichiarazioni anagrafiche Iva. Le nuove disposizioni mirano a rafforzare il contrasto delle frodi all’Iva realizzate da soggetti titolari di posizioni Iva abusive. L’Agenzia effettuerà così specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali invita i contribuenti a presentarsi presso gli uffici competenti per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività e dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata presentazione del contribuente, oppure di esito negativo dei riscontri effettuati, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita Iva. Il soggetto che, dopo la cessazione d’ufficio, intende aprire una nuova partita Iva è tenuto poi a presentare garanzia triennale, per un importo non inferiore a 50 mila euro. Tra le novità introdotte, è poi previsto che la chiusura d’ufficio della partita Iva abusiva venga accompagnata dall’irrogazione della sanzione di 3000 euro, della quale risponderà solidalmente l’intermediario negligente che aveva trasmesso la richiesta di attribuzione. Un provvedimento ampiamente discusso e che ha sollevato molte critiche tra i professionisti, in relazione al quale è stato precisato che la responsabilità è a carico dell’intermediario che abbia agito con dolo o colpa grave, salvo che non sia in grado di dimostrare il proprio errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, come l’adeguata verifica della clientela.
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