25 marzo 2019

Adempimenti fiscali: i controlli dell'organo di revisione degli Enti locali

Autore: Pietro Mosella
Il CNDCEC, nel febbraio 2019, ha pubblicato una nuova versione dei “Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali”, adeguata al D.Lgs. n. 118/2011 e alle recenti novità normative in materia di enti pubblici e società partecipate da amministrazioni pubbliche.
All’interno di quello che, di fatto, rappresenta un codice etico e di comportamento per l’organo di controllo, tra le diverse tematiche trattate, il Documento n. 11 si occupa dei “Controlli sugli adempimenti fiscali”.

Controlli sugli adempimenti fiscali
La verifica sugli adempimenti fiscali rientra nell’attività di vigilanza indicata nell’articolo 239, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel). Tale norma assegna all’Organo di revisione il compito di vigilare anche “sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente […], agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità”, utilizzando anche “tecniche motivate di campionamento”. Sono diversi gli adempimenti in materia fiscale a cui sono chiamati gli Uffici finanziari dell’ente locale e sul rispetto dei quali, l’Organo di revisione, deve compiere l’attività di controllo e vigilanza. A tal proposito, il documento in commento, in pratica, elenca tutte le verifiche che lo stesso effettua.

Verifiche degli adempimenti del sostituto d’imposta: Ci si sofferma, anzitutto, sulle verifiche degli adempimenti del sostituto d’imposta in virtù del fatto che l’ente locale è tenuto agli obblighi di ritenuta alla fonte, di cui al D.P.R. n. 600/1973, per i compensi e le altre somme corrisposte a dipendenti, collaboratori e terzi e per le indennità di esproprio, ex articolo 11, Legge n. 413/1991.
A tal proposito, l’Organo di revisione deve effettuare, con la tecnica del campionamento, una serie di verifiche che sono elencate nel documento, sia per ciò che riguarda le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi, sia per l’erogazione di contributi corrisposti a imprese che per le indennità di esproprio di terreni destinati a opere pubbliche o a infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2 aprile 1968.

Verifiche degli adempimenti ai fini IVA: In merito a queste verifiche, si premette che, l’ente locale, non avendo per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, è soggetto all’imposta, ai sensi del comma 4, dell’articolo 4, del D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali, nel rispetto del requisito dell’abitualità, restando escluse le operazioni poste in essere con carattere di occasionalità.
Il comma 5, dell’articolo 4, considera oggettivamente commerciali, anche se esercitate da enti locali, una serie di attività, quali l’erogazione di gas, acqua e servizi di fognatura e depurazione, energia elettrica, la gestione di mense, la somministrazione di pasti, il trasporto di persone, tipiche degli enti locali.

In merito alle verifiche IVA preliminari, l’Organo di revisione deve verificare che l’ente locale, ponendo in essere sia attività istituzionali che commerciali, abbia istituito la contabilità separata prevista dal secondo comma dell’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633/1972, rilevando in maniera esplicita i capitoli di bilancio di previsione.
In sostanza, l’Organo di revisione deve verificare una serie di operazioni, ovvero se l’ente locale abbia optato, in presenza di operazioni attive esenti, per la separazione delle attività ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. n. 633/1972; se ha istituito i registri IVA necessari (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti).
Inoltre, essendo soggetto alla scissione dei pagamenti (split payment), ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. n.633/1972, dovrà verificare un’altra serie di operazioni e, tra queste, la registrazione delle fatture di acquisto nel registro delle vendite o corrispettivi (ex articolo 5), se ha presentato la dichiarazione IVA degli ultimi 4 anni.
L’Organo di revisione deve verificare, con la tecnica del campionamento, se l’ente locale:
  • in caso di acquisto di beni e servizi promiscui, al fine di computare in detrazione la corretta quota di IVA imputabile alle operazioni con diritto alla detrazione, ha determinato la percentuale di detraibilità secondo criteri oggettivi, obiettivamente controllabili dall’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972;
  • ha attivato la procedura per comunicare preventivamente ai propri fornitori, per le operazioni soggette a reverse charge, di cui all’articolo 17, del D.P.R. n. 633/1972 (quali pulizie, manutenzioni, ecc. relative a edifici), la loro assoggettabilità a tale regime oppure a quello relativo alla scissione dei pagamenti.

In ordine alle verifiche IVA periodiche, l’Organo di revisione deve verificare con la tecnica del campionamento numerose operazioni come, ad esempio, quella che per i beni e i servizi acquistati o importati, venga rispettato il criterio dell’inerenza e dell’impiego degli stessi nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Sono elencate, altresì, le verifiche IVA di corrispondenza e le altre verifiche IVA complementari alle quali l’Organo di revisione deve ottemperare.

In seguito, si passa alle verifiche degli adempimenti ai fini Irap, in quanto l’Organo di revisione deve verificare, dapprima, se l’ente locale ha esercitato l’opzione per l’applicazione ai servizi commerciali ai fini Iva, del “valore della produzione netta” previsto dall’articolo 5, del D. Lgs. n. 446/1997, come consentito dall’articolo 10-bis, comma 2, dello stesso decreto.

Verifiche Irap periodiche: Occorre anche verificare, con la tecnica del campionamento, una serie di operazioni e, tra queste, se l’ente locale abbia, ad esempio, rispettato i termini e gli importi per i versamenti dell’Irap ed abbia presentato nei termini la dichiarazione annuale Irap.

Facoltà del rilascio del visto di conformità: Il capitolo del documento in commento, si conclude con quanto disposto con la Risoluzione n. 90/E del 17 settembre 2010 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che l’Organo di revisione dell’ente locale svolge “la stessa funzione di garanzia – in ordine alla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente stesso – che il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 attribuisce al revisore legale dei conti (persona fisica o società), relativamente alla situazione contabile e finanziaria delle società di capitali, presso le quali esercita la sua funzione”.

Infine, il CNDCEC precisa che l’Organo di revisione deve sottoscrivere il Modello 770 e la dichiarazione IRAP, mentre non è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione IVA.
Lo stesso, ancorché cessato dal suo incarico, è comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione IRAP, riferita alla medesima annualità della relazione di revisione relativa al rendiconto, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del D. Lgs. n. 471/1997 (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 62 dell’8 giugno 2011).
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