17 maggio 2019

Codice crisi d'impresa: un confronto tra professionisti del settore

Diretta live Fiscal Focus: indicatori ad hoc per le società in contabilità semplificata?

Autore: Alfonsina Pisano
Nella diretta Live del 16 maggio (a breve disponibile la differita) è intervenuto, nel corso di una intervista in diretta social del nostro Direttore Antonio Gigliotti al Dottore Commercialista Nicola Cavalluzzo il quale ha rafforzato più volte il concetto secondo cui la figura del Revisore (o dell’organo di controllo), deve essere intesa come un asset che crea valore aggiunto per l’impresa stessa che ne abbia il reale bisogno. La logica che sta alla base del valore aggiunto apportato dalla consulenza altamente professionale è quella di consentire che agli stakeholder dell’impresa, arrivi un Bilancio attendibile e veritiero (controllato, strutturato e certificato), il quale deve avere un plus rispetto ad altri Bilanci privi di forma dell’organo di controllo. Per tutte le altre forme che non apportano nulla di professionale è giusto rivedere l’istituto della revoca dell’incarico.

È stato discusso ampiamente, quindi, della nuova opportunità che potrebbe ricavarne la professione. Inoltre, opportuni spunti di riflessione sono stati incentrati sull’opportuna differenza che gli indicatori dovrebbero prestare tra società in contabilità semplificata e società in contabilità ordinaria. Gli opportuni indicatori dovrebbero essere elaborati ad hoc in modo da ricavarne una informazione precisa per ogni tipologia di fattispecie.

Nella seconda parte della mattinata si è tenuta la Diretta Live con il Dott. Gigliotti e la Dott.ssa Flavia Silla i quali hanno evidenziato sin dall’inizio che con la riforma della crisi d’impresa, il legislatore ha introdotto strumenti che agevolano l’emersione precoce della crisi stessa.

La nomina degli organi di controllo o del revisore è argomentazione alquanto discussa negli ultimi mesi che pone una serie di quesiti, spunti e riflessioni.

Rivoluzione normativa: un’opportunità o una minaccia per la professione?
L’attenzione si focalizza sul “nuovo” ruolo che potrebbe riguardare il professionista che affiancherà l’imprenditore, consigliandolo e impartendo lezioni di giusta governance al fine di raggiungere un assetto amministrativo, organizzativo e contabile adeguato alla struttura dell’impresa in grado di consentire la continuità aziendale, esattamente come viene inteso il nuovo art. 2086, 2° comma, il quale impone di dotarsi di un’adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile e di misurare costantemente la continuità aziendale.

L’imprenditore non può quindi più improvvisare ma si deve strutturare. Forse è il caso di leggere nella normativa, una vera e propria opportunità di crescita per far emergere la vera funzione del professionista ovvero quella di advisor e manager, accostandolo alla figura dell’imprenditore che se mira a sopravvivere in questa riforma dovrà certamente cambiare la cultura aziendale avuta fino ad oggi.

In un contesto di profondo cambiamento, assumono un ruolo da protagonista i limiti imposti dall’articolo 379 della riforma della Crisi d’impresa, che modifica i commi 3 e 4 dell’art. 2477 c.c. rubricati “sindaco e revisore legale dei conti”. In particolare, questo articolo, introduce l’obbligo della revisione legale dei conti, quando la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10 unità.

Inerente il limite dei dipendenti, nell’ultimo periodo è diventata domanda comune su come deve avvenire il calcolo dei dipendenti occupati nella crisi si impresa, nonché capire quando si sfora detto limite e come calcolarlo correttamente. Una critica appare ovvia e accumuna ogni professionista chiamato in causa: “i limiti imposti sono troppo bassi in quanto, nella varietà delle attività svolte dalle società presenti sul territorio, è evidente che ci sono S.r.l. che hanno un core business il quale potrebbe non avere l’organo di controllo a causa dell’attività diversa svolta. Il problema è quello che resta da capire cosa si intende per piccola S.r.l.” è quanto affermato dal Dott. Comm. Cavalluzzo.

Dal Codice sulla Crisi di impresa, emerge un modus operandi che è insito nel DNA del professionista, ma ancora privo nella cultura dell’imprenditore: bisogna capire se la figura del revisore è utile davvero per la società nella quale è chiamato ad operare. Bisogna chiedersi se questa figura professionale sia utile. Se la risposta è affermativa, bisogna capire quanto sia davvero utile per assicurare la continuità aziendale. La figura del professionista risulta essere utile quando collabora e coopera con l’imprenditore ma soprattutto quando insegna a quest’ultimo le regole basi dal punto di vista organizzativo in quanto si ritiene che tutto ha fondamento proprio da li.

Intervento tempestivo e prassi di risanamento aziendale
In un secondo momento della giornata dedicata alle novità sulla Crisi di impresa, con la collaborazione della Dott.ssa Silla, sono state analizzate alcune dovute riflessioni. Si ritiene infatti che la possibilità di salvaguardare i valori di un’impresa in difficoltà siano direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatore. La prassi dei risanamenti aziendali ha, infatti, dimostrato che un intervento tempestivo incrementa la possibilità di successo mentre il ritardo nella percezione dei segnali della crisi porta, in grandissima parte, allo stato di insolvenza.

È stato precisato che per limitare le interpretazioni soggettive che il concetto di crisi comporta, in modo da fornire all’imprenditore e all’organo di controllo parametri il più possibile oggettivi, vengono individuati due specifici indicatori della crisi in presenza dei quali amministratori e organo di controllo devono attivarsi:
  • squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle caratteristiche proprie dell’impresa, tenendo conto della data di costituzione e di inizio dell’attività rilevabili tramite appositi indici (questi ultimi danno evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi e delle prospettive della continuità aziendale per l’esercizio in corso o comunque per il successivo semestre);
  • significativi ritardi nei pagamenti delle obbligazioni dell’impresa.

In merito al primo indicatore, il legislatore richiede una valutazione prospettica, basata su elementi che troveranno realizzazione nel futuro e che non sono ricavabili solo dalle rilevazioni contabili che rappresentano, al contrario, accadimenti aziendali già avvenuti. Sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Differenze tra la contabilità ordinaria e contabilità semplificata
L’evento si è concluso con la messa in evidenza di un aspetto su cui bisogna apportare una dovuta riflessione: la differenza doverosa e scrupolosa tra società che sono in contabilità ordinaria e contabilità semplificata.

Considerato che il Codice della Crisi di impresa opera anche per le società di persone, la domanda che sorge spontanea è capire quali siano gli indicatori opportuni a cui attenersi e comprendere quali parametri verranno coinvolti.

Il problema su cui si sta riflettendo in questi giorni, riguarda dunque le società di persone in contabilità semplificata. Si ci interroga dunque se è il caso di trarre indicatori che “il semplificato” non ha. Parrebbe ovvio fare un opportuno distinguo tra le due tipologie di contabilità, differenziando gli indicatori nello specifico e si spera che presto verranno date indicazioni pertinenti e dettagliate.

Ultima tematica su cui si prevedono ulteriori riflessioni è la nomina dell’organo di controllo, il quale non è un problema che investe solo le S.r.l ma è un problema che ingloba anche le società di persone. Il fulcro della rivoluzione normativa posta in essere risulta essere sempre la continuità aziendale ma la problematica che si viene a creare è come misurarla per quelle aziende che si trovano in contabilità semplificata. La continuità aziendale non dipende solo da fattori quantitativi quali estrapolabili dal bilancio, ma dipende anche (soprattutto) da fattori esterni di carattere qualitativo che influiscono sulle azioni che devono essere intraprese all’interno dell’azienda, quali, ad esempio: la formazione, l’innovazione, il clima aziendale, la customer satisfaction e la reputazione aziendale. Si rilevano dunque parametri creati ad hoc per imprese differenti in modo da assicurare il fulcro della riforma nonché la continuità aziendale.
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