29 dicembre 2021

Esclusa la rinuncia alla candidatura al Consiglio dell’Ordine decorsi i termini per la presentazione delle liste

I chiarimenti del CNDCEC anche sulla rinuncia alla candidatura per l’elezione del CPO

Autore: Pietro Mosella
Decorsi i termini per la presentazione delle liste (di cui all’articolo 10 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti), ovvero in questo caso l’11 settembre 2021, deve ritenersi non ammissibile la rinuncia alla candidatura per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e non revisionabile la lista di cui essa fa parte.

Discorso analogo anche per quanto concerne la rinuncia alla candidatura per l’elezione del Comitato Pari Opportunità (CPO) del Consiglio dell’Ordine, in quanto, essendo ormai decorsi i termini per la presentazione delle candidature per le elezioni dei componenti del CPO (di cui all’articolo 8, comma 4, del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei CPO), ossia nel caso di specie l’11 settembre 2021, deve ritenersi non ammissibile la rinuncia alla candidatura.

È quanto emerge dai chiarimenti forniti, rispettivamente, con i Pronto Ordini n. 256 e 261 del 23 dicembre 2021, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in merito alla paventata rinuncia alla candidatura per l’elezione del Consiglio dell’Ordine o del CPO, in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti che si terranno il 20 e 21 gennaio 2022.

Il Pronto Ordini n. 256– Un Ordine territoriale ha posto un quesito al Consiglio Nazionale nel quale ha rappresentato che un candidato facente parte di una lista ammessa alle elezioni, ha manifestato l’intenzione di rinunciare alla candidatura per sopravvenuti motivi personali e, quindi, è stato chiesto al CNDCEC il comportamento corretto da assumere nella fattispecie prospettata.

Preliminarmente il Consiglio Nazionale richiama il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini, il quale non prevede la possibilità di candidature individuali, ma solo all’interno di un una lista che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del citato Regolamento, ai fini della sua ammissibilità, deve essere corredata “dalla documentazione prevista dal presente regolamento” e depositata “presso il Consiglio dell'Ordine, ovvero trasmesse a mezzo PEC, entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale”.
Per quanto concerne l’ipotesi della rinuncia alla candidatura, invece, il Regolamento non dispone nulla e, quindi, in assenza di una specifica regolamentazione (come già chiarito dal Consiglio Nazionale con la risposta al P.O. n. 208/2021), si fa riferimento ai principi generali, affermati in materia anche da costante giurisprudenza amministrativa.

Secondo detti principi, infatti, se da un lato l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, dando luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà senza necessità d'accettazione, dall’altro lato, per l’esigenza di certezza che deve contraddistinguere il procedimento elettorale (considerando anche che la rinuncia alla candidatura può incidere sull'ammissibilità delle liste e, più in generale, sulla posizione di altri candidati), tale rinuncia va prodotta con le medesime modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, visto che, successivamente allo spirare del termine per la presentazione, questa fuoriesce dalla sfera di disponibilità del soggetto che l'aveva in precedenza espressa. Di conseguenza, il CNDCEC afferma che, la rinuncia alla candidatura, è ammissibile solo se perviene nelle medesime forme e nei medesimi termini previsti dal summenzionato articolo 10 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini.

Nella fattispecie prospettata, essendo ormai decorsi i termini di cui al citato articolo 10 del Regolamento (ovvero l’11 settembre 2021), secondo il Consiglio Nazionale non è ammissibile la rinuncia alla candidatura e non revisionabile la lista di cui essa fa parte.
Lo stesso precisa, però, che nulla vieta al candidato rinunciatario di astenersi comunque dal partecipare alla propaganda e alle elezioni, eventualmente pubblicizzando la propria decisione, ovvero, in caso di elezione, di rinunciare all’eventuale carica.

Il Pronto Ordini n. 261 – Al Consiglio Nazionale è pervenuto un quesito da un Ordine territoriale nel quale è stato prospettato il caso di uno dei candidati alla carica di membro del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine ammesso alle elezioni, il quale ha manifestato la decisione di rinunciarci per motivi personali. In ragione di ciò, è stato chiesto al CNDCEC se fosse possibile accettare la rinuncia alla candidatura e non inserire più il nominativo di questo tra i candidati.

Il Consiglio Nazionale, anzitutto, ha osservato che, in merito alla specifica questione posta, si è già espresso con la risposta al P.O. n. 208/2021, a cui lo stesso rinvia integralmente.

È stato, infatti, affermato che, la rinuncia alla candidatura a componente del CPO, è ammissibile solo se perviene nelle medesime forme e nei medesimi termini previsti dall’art. 8, comma 4, del Regolamento per l’elezione del CPO per la presentazione delle candidature, visto che, in base ai principi generali, successivamente allo spirare del termine per la presentazione la candidatura fuoriesce dalla sfera di disponibilità del soggetto che l'aveva in precedenza espressa.

Nel caso di specie, visto quanto disposto dall’articolo 8, comma 4, del suddetto Regolamento, ossia che “sono ammesse solo candidature individuali. Le candidature devono pervenire a mezzo PEC alla Segreteria dell’Ordine almeno trenta giorni prima della data prevista per le elezioni”, essendo ormai decorsi i citati termini (l’11 settembre 2021), il Consiglio Nazionale ritiene che non sia ammissibile la rinuncia alla candidatura.

Quest’ultimo, però, così come nel caso precedentemente descritto, evidenzia che nulla vieterà al candidato rinunciatario di astenersi dal partecipare alla propaganda e alle elezioni, eventualmente pubblicizzando la propria decisione, ovvero, in caso di elezione, di rinunciare all’eventuale carica.
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