7 aprile 2020

I commercialisti chiedono la sospensione delle procedure da sovraindebitamento già omologate

Autore: Serena Pastore
In questo periodo di emergenza e di estrema difficoltà economica le piccole e medie imprese che hanno già procedure di sovraindebitamento omologate sono sostanzialmente impossibilitate a rispettarle. Un dato di fatto che ci spinge e a sostenere che quelle stesse procedure vadano sospese” queste le parole della consigliera nazionale dei commercialisti delegata alla materia, Valeria Giancola. Considerato che una volta superata l’emergenza da Coronavirus Covid-19 le procedure da sovraindebitamento rappresentano la soluzione ideale per esdebitare i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi, occorre rendere tali procedure più agevoli e veloci.

Per tale motivo, il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato ieri il documento “Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, con un taglio prettamente operativo.

Indicazioni operative per la gestione degli accordi e dei piani omologati – La Legge n.3/2012 prevede che nel caso in cui l’esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano del consumatore divenga impossibile per cause non imputabili al debitore, allo stesso è data la possibilità di modificare la proposta, su cui si fondano il piano o l’accordo, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi.
L’articolo 13, comma 4-ter della legge n.3/2012 opera un rinvio alle norme relative al raggiungimento dell’accordo con i creditori e all’omologazione dello stesso, ovvero all’omologazione del piano del consumatore, richiedendo, in tal modo, un supplemento di tutti gli adempimenti previsti.

Considerate le misure di sospensione delle attività processuali, agli occhi del CNDCEC non appare del tutto congeniale a soddisfare per un verso, l’esigenza di concedere ai debitori la possibilità di apportare celermente modifiche ai piani e, per altro verso, a garantire le esigenze di semplificazione richieste dall’attuale fase emergenziale, nella gestione dei procedimenti pendenti e futuri.

Per accelerare le tempistiche, i Commercialisti suggeriscono di inoltrare apposita comunicazione al Giudice competente circa le modifiche sostanziali che, in conseguenza delle sopravvenute esigenze, si intendono apportare al piano, dando conto della necessità di procedere alla nuova attestazione di fattibilità e chiedendo, al contempo, la fissazione dell’udienza per il rinnovo dell’omologazione in data immediatamente successiva al decorso dei termini di sospensione attualmente previsti dal DL Cura Italia n. 18/2020.

Gli accordi di composizione della crisi in esecuzione potrebbero essere modificati, durante il periodo di emergenza, senza porre in essere gli adempimenti relativi alla formazione di un nuovo accordo con i debitori, come richiede l’art. 13, comma 4-ter della legge n. 3/2012. Più precisamente, si tratterebbe di soluzioni operative che, al fine di evitare di compromettere eccessivamente le ragioni dei creditori, andrebbero circoscritte alle modifiche dei piani sottostanti agli accordi già conclusi con questi ultimi unicamente in relazione alle tempistiche di adempimento, laddove si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni originarie e il piano non sia più fattibile secondo le originarie scadenze, né in esso siano stati previsti correttivi o percorsi alternativi per garantire comunque l’esecuzione secondo le scadenze precedentemente stabilite.

Il CNDCEC ritiene, pertanto, che i debitori abbiano la possibilità di:
  • richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione del piano del consumatore o dell’accordo di composizione della crisi, attenendosi ai conseguenziali provvedimenti dallo stesso assunti9;
  • applicare quanto disposto dall’art. 13, comma 4-ter, della legge n. 3/2012, qualora la situazione emergenziale determini una carenza di liquidità del debitore tale da richiedere una modifica delle condizioni e/o delle tempistiche di adempimento, indicate nel piano del consumatore o nell’accordo di composizione della crisi già omologati, con conseguente rinnovo dei procedimenti relativi alla formazione e all’omologazione dell’accordo ovvero all’omologazione del piano;
  • confrontarsi con il Giudice circa la possibilità di adottare la soluzione interpretativa descritta, laddove le modifiche da proporre attengano esclusivamente a una dilazione delle scadenze originariamente pattuite nell’accordo di composizione della crisi.

Proposte de jure condendo – Il Codice della Crisi d’impresa, D.lgs. n.14/2019, non prevede alcuna disposizione che consenta di modificare il piano o l’accordo successivamente all’omologazione.

L’articolo 58 prevede che l’imprenditore che abbia apportato le modifiche al piano è tenuto a richiedere un rinnovo dell’attestazione al professionista indipendente. Il piano modificato e l’attestazione devono essere pubblicati nel registro delle imprese, della pubblicazione ne deve essere stato dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso, i creditori dissenzienti e qualsiasi altro interessato possono proporre opposizione.

Secondo il documento in esame, questa impostazione potrebbe essere utilizzata nelle necessarie modifiche da apportare alla disciplina della crisi da sovraindebitamento, e più nello specifico qualora, successivamente all’omologazione dei piani o degli accordi, si renda necessario apportare modifiche sostanziali al piano, procedendo a una nuova attestazione senza adire il Giudice per l’omologazione, sulla falsariga di quanto, stabilito dal descritto art. 58 del Codice della crisi per gli accordi di ristrutturazione.
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