18 giugno 2019

In scadenza il contributo di revisione cooperative

Autore: Emanuele Galtieri
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile scorso del Decreto MISE 27 febbraio 2019, è ufficialmente partito il countdown per il versamento del contributo di revisione a carico di società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso. Il Decreto in parola ha confermato per il biennio di revisione 2019-2020 tutte le fasce contributive e i relativi importi già previsti per il biennio precedente.

A partire della data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale deve essere conteggiato il termine di novanta giorni imposto dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 18 dicembre 2006 per individuare la scadenza di versamento del contributo, col risultato che le società obbligate saranno chiamate alla cassa entro il 23 luglio prossimo.

Il termine di versamento per gli enti cooperativi costituiti dopo il 24 aprile è fissato in novanta giorni dalla data d’iscrizione nel registro imprese, mentre sono da considerarsi esonerate dal contributo di vigilanza le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2019.

Determinazione del contributo
L’ammontare del contributo da versare è determinato per ciascuna cooperativa attraverso l’individuazione della fascia più bassa per la quale siano contemporaneamente non superati tutti i limiti previsti, con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre scorso ovvero nel 2018. Il superamento anche di un solo parametro comporta il pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

Per le cooperative assoggettate a revisione annuale, individuate dall’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, e per quelle iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione, il contributo determinato attraverso l’individuazione della fascia di appartenenza deve essere aumentato del cinquanta per cento. La maggiorazione è invece pari al trenta per cento per le cooperative sociali di cui all’articolo 3 della Legge 8 novembre 1991 n.381.

Le tabelle con la precisazione delle fasce contributive sono riportate in calce all’articolo.

Modalità di versamento
Il contributo di revisione è di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico per tutte le cooperative non aderenti ad una delle sei Associazioni nazionali di rappresentanza (Legacoop, Confcooperative, AGCI, UNCI, UNICOOP e UECOOP) e deve essere versato attraverso modello F24, utilizzando il codice tributo 3010 nella sezione “Erario”. Per eventuali versamenti tardivi è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, versando con il codice tributo 3014 una sanzione pari al cinque per cento per ritardi non superiori a trenta giorni e al quindici per cento al superamento di detto termine, oltre interessi per ritardato pagamento da versare con codice tributo 3011.

Per le società che aderiscono entro il termine di versamento a una o più centrali cooperative il contributo è di pertinenza di tali Associazioni di rappresentanza e viene riscosso secondo le modalità da queste determinate.
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