3 dicembre 2019

Incompatibilità dell’iscritto amministratore di S.r.l. e morosità di una STP

I chiarimenti del CNDCEC nei Pronto Ordini

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato nel novembre 2019 alcuni Pronto Ordini con i quali ha fornito, tra l’altro, chiarimenti in merito all’incompatibilità in capo ad un iscritto che risulti amministratore di una S.r.l., nonché sull’attività d’impresa e società di servizi (P.O. n. 92/2019).
Sono stati chiariti, inoltre, diversi aspetti in ordine alla morosità di una STP (P.O. n. 156/2019).

Incompatibilità – attività d’impresa – società di servizi (P.O. n. 92/2019) - In un quesito formulato al CNDCEC, un Ordine territoriale ha chiesto un parere sulla possibile sussistenza di una condizione di incompatibilità in capo a un suo iscritto che risulti amministratore, insieme ad altri soggetti, di una S.r.l. (avente ad oggetto l’attività di gestione di operazioni straordinarie societarie) in cui uno dei soci risulti essere la società di servizi controllata dal medesimo iscritto.

Il CNDCEC fornisce risposta alle questioni emergenti dal quesito, rispettivamente:
  • se sia consentito ad una società di servizi di assumere partecipazioni in società commerciali;
  • se la partecipazione, da parte di un iscritto, per il tramite di propria società di servizi, ad una società commerciale in cui questi risulti essere anche uno degli amministratori, determini, in capo al professionista, l'insorgere di una causa di incompatibilità.

Si deve anzitutto ricordare che l'articolo 41, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 139/2005, dispone in via generale l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento, per proprio conto, di attività d’impresa escludendo, tuttavia, al comma seguente, l'incompatibilità qualora la società, attraverso cui l'iscritto esercita l'attività imprenditoriale, abbia ad oggetto lo svolgimento di attività ausiliarie e strumentali (non a componente intellettuale) dell'attività professionale (cd. società strumentali o di servizi).

Inoltre, si evidenzia che il carattere di strumentalità di una società allo svolgimento di attività professionale deve essere verificato secondo quanto chiarito nelle "Note interpretative della disciplina dell'incompatibilità di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 139/2005”.

Considerando il presupposto secondo cui la società possa correttamente qualificarsi come società di servizi, in riferimento alla prima questione - secondo il Consiglio Nazionale - si deve verificare se una società cd. di servizi, possa assumere una partecipazione in una società di capitali.
In generale, infatti, l'oggetto sociale di suddette società è individuato principalmente nello svolgimento di attività strumentale all'esercizio della professione (ad es. attività di elaborazione di dati, testi, documenti e simili per conto terzi, etc.).

È pur vero, però, che nella prassi gli statuti di tali società prevedono che in relazione all'oggetto sociale e per il suo conseguimento la società possa compiere, nei limiti consentiti dalla legge, operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, ovvero finanziarie, nonché assumere partecipazioni in altre società, purché tali attività non siano esercitate in via prevalente.

Considerando quanto sopra espresso, quindi, secondo il CNDCEC “appare ammissibile che una società di servizi possa assumere partecipazioni in altre società sempre che, tale attività, abbia carattere non prevalente e sia comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale”.

In merito alla seconda questione prospettata, le sopra citate Note interpretative hanno precisato che ricorre una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione in tutti quei casi in cui l'iscritto detiene un interesse economico prevalente in una società di capitali e rivesta contestualmente, nella medesima società, anche la carica di amministratore o liquidatore con ampi (o tutti) poteri gestionali. É bene specificare che le due condizioni (titolarità di un interesse economico prevalente e incarico di amministrazione con ampi o tutti i poteri) devono coesistere in capo all'iscritto, al fine di poter accertare la sussistenza dell'esercizio per proprio conto dell'attività d’impresa. Diversamente, non è rinvenibile una situazione di incompatibilità nel caso in cui l'iscritto sia o solo socio o solo amministratore di una società di capitali.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, il CNDCEC, concludendo, specifica che al fine di accertare la sussistenza o meno di una situazione d’incompatibilità in capo all’iscritto si dovrà verificare:
  • se la partecipazione della società di servizi (controllata dall'iscritto) nella S.r.l. sia tale da consentire all'iscritto, per il tramite della suddetta società di servizi, di detenere un interesse economico prevalente nella S.r.l.;
  • se l'iscritto, in qualità di uno degli amministratori della S.r.l., disponga di tutti o ampi poteri gestori nella medesima società. In tal senso, si dovrà accertare, in particolare, se l'iscritto, nello svolgimento dell'attività di gestione, detenga un potere decisorio originario e autonomo.

Morosità di una STP (P.O. n. 156/2019)– Con il quesito posto da un Ordine territoriale al CNDCEC, è stato chiesto quale comportamento debba adottarsi nel caso di morosità di una STP tenuto conto che, nel caso di specie, il socio professionista della STP non è iscritto al suddetto Ordine, bensì ad un Albo di un altro Ordine.

Il Consiglio Nazionale premette che le Società tra Professionisti (STP) sono costituite ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 183/2011 e regolate in conformità a quanto disposto dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge n. 183/2011).

È bene evidenziare che le STP in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 10, comma 4, della Legge n. 183/2011 possono essere iscritte all'albo professionale e, come tali, sono soggette anche a responsabilità disciplinare.

A tal proposito il CNDCEC richiama quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, del D.M. n. 34/2013: "Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta”.

In virtù della suddetta norma, che individua nella STP un soggetto passivo nell'ambito del procedimento disciplinare, la società – precisa il Consiglio Nazionale - potrà essere chiamata a rispondere disciplinarmente in persona del suo rappresentante legale anche in via diretta, atteso che, la responsabilità disciplinare della società, debba sempre essere distinta da quella dei soci.

Considerando quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame - secondo il CNDCEC - il procedimento disciplinare per morosità va aperto nei confronti della STP, nella persona del legale rappresentante, dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale presso il quale la STP è iscritta.
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