21 settembre 2019

ISA: CNDCEC e FNC fanno il punto sugli ultimi chiarimenti

Autore: Sandra Pennacini
È stato diramato ieri, 20 settembre 2019, il documento di ricerca a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti avente ad oggetto gli ultimi chiarimenti in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

Il documento consiste in una trattazione organica dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia di ISA, alla luce dei più recenti interventi di prassi, ovvero le Circolari n. 17/E del 2 agosto 2019 e n. 20/E del 9 settembre 2019.

La trattazione è suddivisa in capitoli tematici, dedicati a focalizzare i diversi aspetti dell’adempimento: l’ambito soggettivo, ovvero quando gli Isa devono essere compilati, e quando invece vale una causa di esclusione; gli aspetti legati al file precompilato XML messo a disposizione nel cassetto fiscale; l’analisi degli indicatori di affidabilità e di anomalia, che congiuntamente determinano il “voto” di media assegnato al contribuente; gli aspetti sanzionatori ed il regime premiale.

Trattandosi di un documento la cui finalità è quella di riepilogare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, è bene precisare che dallo stesso non emergono particolari aspetti di novità. Tuttavia, la trattazione organica dei diversi aspetti della questione rende comunque molto utile la trattazione, poiché ogni aspetto trattato è stato “incasellato” per argomento e pertanto la consultazione della trattazione può evitare affannose e dispersive ricerche nelle Circolari, che a loro volta altro non sono state che un sunto, spesso disorganico, dei chiarimenti via via emersi nei diversi Convegni dedicati agli ISA cui l’Agenzia delle Entrate ha partecipato.

Non mancano puntualizzazioni e richiami che potremmo definire più di attualità che di studio in senso stretto, come il riferimento alle “le criticità tuttora in campo derivanti dalla tardività degli ultimi aggiornamenti del software necessario al calcolo degli ISA, rilasciati soltanto alla fine dello scorso mese di agosto, e dalla ancora attuale “incapacità” di taluni indicatori di intercettare le reali situazioni di anomalia delle attività osservate”. L’annotazione, posta a fondo pagina, avrebbe forse meritato maggiore rilievo, posto che è l’incipit di un sunto delle traversie che la categoria – e di riflesso i contribuenti – stanno attraversando in questo travagliato anno di avvio dello strumento. Nel seguito viene infatti richiamato come la situazione sia sta denunciata già lo scorso mese di giugno con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, con la quale era stata avanzata formale richiesta di un intervento normativo che riconoscesse il carattere meramente facoltativo dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018. Ciò non di meno, e nonostante gli Ordini territoriali e le associazioni dei commercialisti abbiano denunciato ai Garanti del Contribuente di tutto il territorio nazionale la violazione delle norme dello Statuto dei diritti del Contribuente, e le istanze siano state dai Garanti riconosciute come fondate, è un fatto che il MEF abbia perseverato nel rispondere negativamente, avanzando presunte discriminazioni a carico dei contribuenti virtuosi nonché le ovvie – e più probabilmente reali motivazioni – legate al gettito.

Regime premiale
Tra gli aspetti di maggiore interesse troviamo il sunto delle regole di compensazione dei crediti, come modificate dal regime premiale ISA, spettante per un punteggio pari o superiore ad 8. Un aspetto che è bene nuovamente richiamare, in quanto complesso e profondamente innovativo rispetto al passato:
  • Il beneficio non spetta per la compensazione di crediti relativi alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d’imposta (ovvero, spetta solo per le imposte emergenti dai Redditi e IRAP, nonché per l’IVA con le specifiche di cui di seguito);
  • Per quanto riguarda l’IVA la soglia premiale, pari a 50.000 euro annui, è riferita alla somma di tutti i crediti IVA “beneficiabili”, che non i crediti definibili post definizione dell’ISA, e quindi i crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 e credito annuale 2019. Da questo punto di vista occorrerà prestare molta attenzione, poiché i dati ISA – che si riferiscono al 2018 – potrebbero aumentare la soglia di compensazione di IVA relativa al 2019 (dichiarazione annuale), e 2020 (primi tre trimestri con modello TR). A questa “stranezza” si affianca il fatto che il maggior importo compensabile rispetto alla soglia standard di 5.000 euro deve essere letto come un unico plafond di compensazione premiale, utilizzabile per l’IVA 2019 e 2020 – due anni diversi – ma che devono essere considerati congiuntamente ai fini del raggiungimento della soglia di 50.000 euro.
  • Per quanto riguarda invece le imposte dirette, la soglia premiale, pari a 20.000 euro, si riferisce a ciascun tributo, quindi se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore al limite, ‘ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest’ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità’. La soglia deve essere quindi intesa per tributo, il che, esemplificando, significa che se un contribuente cui spetta il regime premiale presenta 60.000 euro di credito IRPEF e 25.000 euro di credito addizionale regionale, lo stesso potrà compensare in orizzontale 20.000 euro a titolo di IRPEF più 20.000 euro di addizionale regionale, il tutto in assenza di visto. Se le compensazioni orizzontali resteranno entro tale soglia il visto non sarà necessario, seppure i crediti complessivi siano superiori, mentre se si intende compensare oltre la soglia di 20.000 euro per tributo la dichiarazione dovrà comunque essere corredata da visto di conformità. Di per contro, se la dichiarazione con ISA pari o superiore ad 8 presenta 18.000 euro di credito IRPEF e 6.000 euro di credito addizionale regionale, entrambi i tributi potranno essere totalmente compensati in orizzontale (ovvero con modello F24 a copertura di debiti di natura diversa), senza necessità di apporre il visto, dato che entrambi i crediti si assestano sotto soglia 20mila, per quanto la somma dei due superi tale soglia. Quanto alle tempistiche di compensazione, come precisato dalla circolare n. 20/E/ 2019, i crediti delle dirette ed IRAP possono essere utilizzati immediatamente, poiché la fruizione degli stessi è consentita già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati. In parole povere, non è necessario presentare prima il modello ISA a “comprovare” il raggiungimento della soglia premiale. Chiaro è che se poi il modello venisse poi presentato con un punteggio inferiore ad 8, le compensazioni orizzontali operate per importi superiori a 5.000 euro in assenza di visto sarebbero considerate come illegittime, con conseguente recupero del credito e sanzione, pari al 30% del credito utilizzato illegittimamente in compensazione.
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