27 giugno 2020

Questionari antiriciclaggio: nuovo rinvio al 30 settembre

Autore: Marco Brugnolo
L’art. 11 del D.Lgs n. 231/2007, come revisionato dal D.Lgs n. 90/20171, ha ridisegnato compiti e funzioni degli Organismi di autoregolamentazione (tra cui è compreso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), in materia antiriciclaggio.

Detti organismi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei propri iscritti.

Nello svolgimento di tali compiti di vigilanza, gli Organismi di autoregolamentazione, a loro volta, sono sottoposti al controllo del Ministero della giustizia.

La funzione normativa -Il secondo comma dell’art. 11 in commento, affida agli stessi organismi il compito di rendere concreti e ben definiti i vari obblighi cui sono sottoposti i soggetti vigilati, mediante l’elaborazione delle regole applicative per gli adempimenti richiesti; in particolare, sono chiamati ad elaborare le metodologie e le procedure che i propri iscritti devono osservare per adempiere ai seguenti obblighi antiriciclaggio:
  • autovalutazione del rischio dello studio, ossia per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività ;
  • adeguata verifica della clientela, anche nella forma semplificata, ovvero rafforzata;
  • conservazione documentale.

In virtù della specifica delega normativa, il Consiglio Nazionale DCEC, in data 16 gennaio 2019, ha approvato tre regole tecniche concernenti i tre adempimenti dianzi elencati, con efficacia operativa dal 1° gennaio 2020.

Con un articolato documento, pubblicato in data 22/05/2019, il medesimo Consiglio Nazionale ha poi diramato le “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs n. 231/2007”, integrate dalla modulistica utile ai fini degli adempimenti richiesti ai professionisti iscritti.

La funzione di vigilanza - Per quanto concerne le concrete modalità di esplicazione della funzione di vigilanza, la scelta del Consiglio Nazionale è stata quella di somministrare periodicamente dei questionari ai propri iscritti, al fine di verificare il grado di adeguamento dei propri studi professionali alla disciplina contenuta nel decreto antiriciclaggio e nelle Regole tecniche approvate.

Peraltro, dopo l’approvazione delle citate regole, con l’informativa n. 108/19 in data 28 novembre 2019, avente ad oggetto: “Antiriciclaggio – Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali”, il Consiglio Nazionale DCEC ha diramato ai Consigli degli Ordini territoriali l’attuale format da utilizzare in via telematica per la compilazione del questionario in argomento.

Detto questionario doveva essere somministrato direttamente da ciascun Ordine territoriale ad un campione rappresentativo di iscritti in modalità “on line”, con obbligo di compilazione, almeno inizialmente, entro il 31/01/2020.

Tuttavia, per le note difficoltà emerse a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tale termine è stato più volte spostato in avanti; da ultimo, con nota a prot. 3491 in data 10 marzo 2020, il Consiglio Nazionale DCEC rinviava al prossimo 30 giugno la compilazione del questionario in commento, da parte del campione selezionato di studi professionali.

La nota n. 7779 del 25 giugno - Tuttavia, preso atto dello stato di emergenza sanitaria senza precedenti tuttora in corso e delle difficoltà operative con le quali gli iscritti quotidianamente si stanno confrontando, unitamente alla prolungata chiusura degli uffici degli Ordini territoriali, il medesimo Consiglio Nazionale, con la nota a prot. 7779 pubblicata il 25 giugno scorso, ha inteso rinviare ulteriormente la scadenza per la compilazione (e l’invio) del questionario antiriciclaggio da parte degli studi selezionali che non vi hanno ancora provveduto, al 30 settembre 2020.

Peraltro, nella nota in commento viene evidenziato come tale situazione sia stata adeguatamente rappresentata nella Relazione annuale trasmessa, seppur in modalità parziale, al Comitato di Sicurezza Finanziaria lo scorso 30 marzo, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, co. 7 del decreto antiriciclaggio.

Tale relazione contiene i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte nell’anno 2019 dall’Organismo di autoregolamentazione, nell’ambito delle richiamate funzioni di vigilanza e controllo.

L’integrazione della V Direttiva - Quanto al contenuto della relazione che l’Organismo di autoregolamentazione deve trasmette entro il 30 marzo di ogni anno, va opportunamente evidenziata l’ampia portata informativa che caratterizza il documento, a seguito dell’attuazione della V Direttiva antiriciclaggio2, ad opera del D.Lgs n. 125/20193, che ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 11 dianzi citato.

Se l’art. 5, co. 7 del D.Lgs 231/2007 risulta alquanto generico in relazione al contenuto informativo della relazione in commento, il comma aggiunto al successivo art. 11 esplicita in modo preciso (e vincolante) i dati che devono essere trasmessi al Comitato di Sicurezza Finanziaria, per il successivo inoltro al Parlamento, per il tramite del Mef.

In particolare, la relazione deve contenere:
  • a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
  • b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF;
  • c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del combinato disposto dagli artt. 11, comma 3 e 66, comma 1 del decreto antiriciclaggio, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto, in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

L’autovalutazione del rischio dello studio- Va evidenziato come, a differenza di quanto previsto per i questionari antiriciclaggio, nessuna proroga sia stata prevista nel presente periodo emergenziale, in relazione al completamento dell’autovalutazione del rischio da parte degli studi professionali iscritti all’Ordine, disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs n. 231/2007.

Al par. 1.1 delle Linee guida pubblicate il 22 maggio 2019, allineandosi ad analoga disposizione impartita da Bankitalia ai soggetti dalla stessa vigilati, il Consiglio Nazionale dell’Ordine stabiliva l’obbligo di procedere all’autovalutazione del rischio associato allo studio professionale entro il 30 aprile scorso.

Tale termine risulta immutato; di conseguenza, tutti gli studi professionali iscritti devono avere già disponibile il documento di autovalutazione, secondo il format costituente allegato AV0 alle medesime linee guida.

Il documento, pertanto, potrà essere legittimamente richiesto in esibizione nel corso dei prossimi controlli e ispezioni antiriciclaggio da parte degli Organi preposti (principalmente, la Guardia di Finanza).
____________________________________________________________________________________________
1Che dà attuazione alla IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE).
2Direttiva 2018/843/UE.
3In vigore dal 10/11/2019.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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