30 ottobre 2019

STP con quote in una società commerciale e modalità di pubblicità informativa

Autore: Pietro Mosella
Una società tra professionisti (STP), in linea di principio, può acquisire partecipazioni in società commerciali, laddove, l’acquisizione della partecipazione sia tale da non pregiudicare l’esercizio dell’attività professionale e, a condizione che i soci della STP non assumano cariche sociali nella società partecipata, “trattandosi all’evidenza di partecipazione ai fini di mero investimento”.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 95/2019 del 1° ottobre 2019, pubblicato ieri dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), che ha fornito diversi chiarimenti in materia di STP, a seguito di alcuni quesiti pervenuti da un Ordine territoriale.

Il quesito
Al CNDCEC sono stati chiesti alcuni chiarimenti in merito alla condotta di una STP e del suo rappresentante legale, iscritti presso un Ordine territoriale. Il Consiglio, nello specifico, ha fornito risposte alle questioni riguardanti, nel dettaglio:
  • la possibilità per la STP di detenere quote in una società commerciale;
  • le modalità di effettuazione dell’informazione pubblicitaria.

Inoltre, sono stati chiesti chiarimenti in merito ai poteri dell’Ordine in riferimento all’accertamento relativo al possesso dei requisiti da parte degli iscritti per il mantenimento dell’iscrizione.

Le risposte del CNDCEC
Con riferimento al primo dei quesiti sopra elencati, il CNDCEC, ricordando quanto affermato dall’Ordine territoriale, ossia che la STP in questione risulta iscritta anche a Confindustria, in linea generale fornisce una risposta affermativa, specificando che una STP può acquisire partecipazioni in società commerciali, qualora l’acquisizione della partecipazione sia tale da non pregiudicare l’esercizio dell’attività professionale a condizione che, i soci della STP non assumano cariche sociali nella società partecipata, trattandosi all’evidenza di partecipazione ai fini di mero investimento.

È però, altresì precisato, per converso, che trattandosi di società costituita per esercitare un’attività professionale regolamentata nel sistema ordinistico (così come impone l’articolo 3, comma 3, Legge n. 183/2011) “sembrerebbe da escludersi la possibilità di acquistare partecipazioni di controllo in imprese commerciali, pur potendo la società rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo”.

Con riguardo alle modalità di effettuazione della pubblicità informativa da parte di una STP, il Consiglio premette che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 10, comma 7, della Legge n. 183/2011 e dell’articolo 12 del D.M. n. 34/2013, la STP è soggetta allo stesso regime disciplinare previsto per i professionisti che la costituiscono.

Considerando, quindi, quanto sopra premesso, il CNDCEC ricorda anzitutto, in materia di pubblicità informativa, quanto disposto dall’articolo 44 del Codice deontologico della professione, il quale, conformemente a quanto previsto dalla legge, prescrive al comma 1 che «la comunicazione a terzi, con ogni mezzo, di informazioni, aventi ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio, i compensi delle prestazioni, è libera».
Si ricorda che, tali prestazioni, devono essere “trasparenti, veritiere e corrette” e non “equivoche, ingannevoli, denigratorie”.

Nel quesito si evidenzia che la STP pubblicizza di essere costituita da avvocati e commercialisti, di erogare, tra gli altri, servizi legali e di avere più sedi, mentre, all’Ordine in questione, risulta che non vi siano avvocati quali soci e che la stessa abbia un’unica sede. Su tale circostanza, il CNDCEC specifica esattamente quanto segue:
  • la dicitura “servizi legali”, seppur generica, appare riferibile a servizi di consulenza legale, ivi compresi quelli relativi all’assistenza, rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari;
  • agli iscritti nell’albo degli avvocati è riconosciuta competenza, attribuita dalla legge in via esclusiva, nell’assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali;
  • agli iscritti nella sez. A dell’albo dei Dottori Commercialisti è riconosciuta competenza, attribuita dalla legge non in via esclusiva, nell’assistenza tecnica nel contenzioso tributario.

Ai fini disciplinari, dovrà poi valutarsi se, nel caso concreto, gli iscritti, soci della STP, abbiano diffuso al pubblico informazioni non veritiere o comunque ingannevoli e fuorvianti in riferimento ai servizi professionali che la stessa STP può fornire.

Infine, in merito alla questione relativa alla portata dei controlli che l’Ordine deve effettuare periodicamente per la verifica del mantenimento, in capo agli iscritti, dei requisiti per l’iscrizione, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, l’Ordine può richiedere agli iscritti soltanto le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà previsti dagli articoli 46 e 47 del citato D.P.R., avendo poi l’onere di procedere alle successive verifiche presso le P.A. certificanti.

In sostanza, l’attività di verifica, deve rivolgersi esclusivamente presso le P.A. certificanti e per i dati e le informazioni che sono oggetto delle dichiarazioni sostitutive.
Concludendo, il CNDCEC evidenzia che, l’Ordine può, in ogni caso, effettuare i controlli ritenuti più idonei sempre che, questi, “avvengano nel rispetto delle disposizioni di legge (in particolare quelle relative alla riservatezza e privacy) e che non risultino eccessivamente onerose in ossequio al principio generale dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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