1 aprile 2019

Trasformazione da associazione professionale a STP e iscrizione all’Albo

Autore: Pietro Mosella
L’iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo, sarà legittima laddove la società, risultante dalla trasformazione o dalla modifica dello statuto dell’associazione professionale, risulti costituita attenendosi alle previsioni della Legge n. 183/2011 e del D.M. n. 34/2013, oltre che del Codice Civile per ciò che riguarda la disciplina sulla trasformazione.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 53/2018, pubblicato dal CNDCEC il 19 marzo 2019, riguardante, appunto, una STP che trae origine da un’associazione professionale.

Il quesito
Le conclusioni suddette, alle quali è giunto il CNDCEC, sono scaturite in seguito ai quesiti formulati al Consiglio, in quanto è stato domandato:
  • se si ritenga legittima l’iscrizione nella sezione STP di una società di capitali che abbia origine da una trasformazione/modifica di una precedente associazione professionale, qualora rispetti i requisiti di cui alla Legge n. 183/2011 e D.M. n. 34/2013;
  • in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, se l’Ordine debba valutare anche la validità dal punto di vista giuridico delle modalità con cui la STP, nella forma di S.r.l., sia stata trasformata da associazione professionale;
  • in caso di risposta affermativa, quali requisiti e formalità specifici, oltre al controllo del rispetto nello statuto della normativa sulla STP richiamata, debba valutare l’Ordine in caso di domanda d’iscrizione nella sezione STP di una STP a responsabilità limitata che sia frutto di una trasformazione da associazione professionale.

Inoltre, è stato chiesto se sia possibile trasformare un’associazione professionale in una STP anche nella forma di società di persone.

Pronto Ordini n. 53/2018
Il CNDCEC, anzitutto, si sofferma sulla natura giuridica dell’associazione professionale, in quanto emergono tre orientamenti:
  • l'associazione professionale è associazione atipica, riconducibile al fenomeno delle associazioni non riconosciute, di cui all'articolo 36 c.c., priva di rilevanza esterna e caratterizzata da un fascio di rapporti obbligatori interni. Nel solco di tale orientamento, effettuando un'ulteriore precisazione, l'associazione professionale è stata anche qualificata come contratto associativo atipico con rilevanza meramente interna;
  • l'associazione professionale è una società semplice, rappresentandone una delle più rilevanti e concrete manifestazioni;
  • ancorché privo di personalità giuridica, lo studio associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazioni di interesse, cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza pur sempre in conformità alla disciplina di cui all'art. 36 e ss. c.c.

In virtù di quanto sopra esposto, la qualificazione giuridica dello studio associato appare ancora incerta. Secondo il CNDCEC, però, emerge la tendenza di farne un centro autonomo di interessi, con rilevanza metaindividuale ed esterna.

Il Consiglio Nazionale richiama, dapprima, una pronuncia della Corte di Cassazione (sez. lav., 21 agosto 2004, n. 16500), dove il Giudice ha dichiarato legittima l'operazione di trasformazione di uno studio associato in società (nel caso di specie si trattava di trasformazione in S.a.s.), ricorrendo la stessa denominazione, lo stesso oggetto, i medesimi soci e trattandosi, in altri termini, di vicenda connotata dalla continuità dei rapporti giuridici in essere, come la trasformazione presuppone. Secondo i giudici di legittimità, si trattava della trasformazione di una società di fatto (com’è qualificata l'associazione professionale) in società in accomandita semplice.

Aderendo alla tesi che fa dell'associazione professionale la tipica manifestazione della società semplice – si legge nel documento - l'operazione di trasformazione di uno studio associato in STP potrà ricadere sotto l’ambito di applicazione dell'articolo 2500-ter c.c. (trasformazione di società di persone in società di capitali), ovvero essere attratta nella disciplina della trasformazione in altra società di persone (trasformazione da società di persone in società di persone) ed essere disciplinata dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.).
Qualora si utilizzino le regole proprie della società semplice, in virtù di quanto sopra affermato, l'operazione verrebbe connotata come modifica statutaria.
Nel caso di trasformazione dello studio in una STP di capitali, andrà curata l'iscrizione nel Registro delle imprese e nella sezione speciale dell'albo, ai sensi del D.M. n. 34/2013.

Laddove, infine, s’intenda aderire alle tesi per cui l'associazione professionale è tipica espressione dell'associazione non riconosciuta, il paradigma normativo – osserva il CNDCEC - per l'operazione di trasformazione dello studio associato in STP, è rappresentato dalla disciplina della trasformazione eterogenea. A tal proposito, il Consiglio ricorda che, la trasformazione eterogenea, appare limitata ai casi declinati negli articoli 2500-octies c.c., vale a dire alle ipotesi di trasformazione, in società di capitali, di consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni.
Sul punto, il Consiglio Nazionale evidenzia che, secondo l'opinione maggioritaria, le ipotesi tratteggiate nelle disposizioni di cui agli articoli 2500-septies e ss. c.c., sono solo quelle ritenute dal legislatore maggiormente significative: non si tratterebbe di elencazione tassativa delle fattispecie e la trasformazione degli enti sembrerebbe consentita a prescindere dai riferimenti testuali dell'articolo 2500-septies c.c., quanto meno in presenza di tipicità causale.
Aderendo a questo orientamento, quindi, si potrebbe pervenire alla conclusione - scrive il CNDCEC - che la trasformazione eterogenea da studio associato in STP sia consentita, senza effettuare il passaggio intermedio del riconoscimento dell'associazione, in virtù del generale criterio di cui all'articolo 1322 c.c., pertanto, si andrebbe a configurare una trasformazione eterogenea atipica (o innominata in quanto non prevista dalla legge).

In virtù della ricostruita disciplina dell'operazione societaria, l'iscrizione della STP sarà legittima laddove la società, risultante dalla trasformazione o dalla modifica dello statuto dell'associazione professionale, risulti costituita attenendosi alle previsioni della Legge n. 183/2011 e del D.M. n. 34/2013, oltre che del Codice Civile per quanto sopra detto.
Il Consiglio dell'Ordine, all'atto dell'iscrizione della STP risultante dall'operazione, oltre a verificare la completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta d’iscrizione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 9 D.M. n. 34/2013, sarà tenuto ad effettuare un controllo circa la ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 10 della Legge n. 183/2011 e l'osservanza delle prescrizioni individuate con la fonte regolamentare, come impone l'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 34/2013.
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