11 maggio 2019

Agevolazioni concedibili: i chiarimenti nelle FAQ del MISE

Autore: Pietro Mosella
Il Ministero dello sviluppo economico (MISE), ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni concedibili, attraverso le FAQ pubblicate sul proprio sito il 3 maggio 2019.
È stato, dapprima, precisato, relativamente all’importo massimo di finanziamento agevolato concedibile che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificata dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 72, a valere sulla Sezione del Fondo crescita e a fronte del programma di sviluppo presentato, alle imprese beneficiarie può essere concesso un finanziamento agevolato di importo non superiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

In merito alla durata massima del finanziamento agevolato, il MISE ha chiarito che, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della Legge n. 208/2015 citata in precedenza, può essere concesso alle imprese beneficiarie un finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di cinque anni.
Per tale finanziamento agevolato, in virtù di quanto previsto dal decreto interministeriale 4 novembre 2016 e ss.mm.ii., è prevista la concessione e l’erogazione alle imprese beneficiarie del finanziamento agevolato a tasso zero a valere sulla Sezione del Fondo per la crescita sostenibile.

L’impresa beneficiaria, non è tenuta ad offrire particolari garanzie ai fini della concessione del finanziamento agevolato, in quanto, ai fini della concessione dello stesso – come precisa il MISE – “l’impresa non è tenuta a prestare alcuna forma di garanzia né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa”.

Al quesito su quale criterio patrimoniale deve rispettare l’impresa per la concessione del finanziamento agevolato, il Ministero ha specificato che, per la concessione dello stesso, il rapporto tra patrimonio netto (articolo 2424 Codice Civile, voce Passivo A) e totale dell’attivo (articolo 2424 Codice Civile, voce Attivo) dell’impresa, non può risultare inferiore al 5 per cento con riferimento all’ultimo bilancio approvato, ove esistente.
Inoltre, è stato precisato che, per le società di persone e le imprese individuali, “il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare”.

In merito alla valutazione della capacità di rimborso del finanziamento agevolato, secondo il Ministero, il flusso di cassa, inteso come somma dell’utile dell’esercizio (articolo 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, “non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e degli altri finanziamenti già erogati all’impresa beneficiaria nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda”.
Si legge nella risposta che la capacità di rimborso – se necessario – è calcolata sul piano industriale e i bilanci previsionali dell’impresa richiedente.

Sempre ai fini della valutazione della capacità di rimborso del finanziamento, con riferimento alla all’articolo 7, comma 8, lettera b), del decreto interministeriale 4 novembre 2016, l’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere al Ministero il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell’importo delle singole rate per capitale ed interessi e delle date di scadenza delle rate stesse.
Oltre alla documentazione prevista dall’articolo 7 (Presentazione e valutazione delle domande) del decreto interministeriale 4 novembre del 2016 e agli allegati al decreto direttoriale del 30 dicembre 2016 (come indicati nella sezione 9 - “Allegati alla domanda” - del modulo di domanda), l’impresa è tenuta a trasmettere la situazione di periodo per l’esercizio in corso completa di stato patrimoniale e conto economico, aggiornata a non oltre quattro mesi prima della data di presentazione della domanda.
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