22 luglio 2019

Agevolazioni per il rientro dei “cervelli” e al regime degli “impatriati”

Autore: Pietro Mosella
Il decreto “crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) convertito, con modificazioni, in Legge n. 58/2019, prevede agevolazioni per lavoratori impatriati, nonché per docenti e ricercatori che rientrano in Italia.
L’articolo 5 del suddetto decreto, recante “Rientro dei cervelli”, apporta significative modifiche al regime degli “impatriati” (di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015), nonché al regime del rientro dei cervelli (di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78/2010).

In particolare, il comma 1, lettera a) del citato articolo 5, sostituisce integralmente il comma 1 del richiamato articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, ricomprendendo nell’agevolazione anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il comma 1, lettera b) dell’articolo 5, sostituisce il vigente comma 1-bis dell’articolo 16, il quale, nella formulazione previgente, disapplicava ai lavoratori autonomi le due condizioni eliminate dalla lettera a).

Rientro dei cervelli
Tale articolo ha visto la modifica dei commi da 1 a 5 in sede referente, rispetto al testo originario, ed interviene sulle agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l’ambito applicativo e di chiarire l’operatività dei requisiti richiesti ex lege per l’attribuzione dei relativi benefici fiscali.
Per quanto riguarda gli impatriati, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (in sostanza, dall’anno 2020):
  • si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile;
  • si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
  • si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
  • s’introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

In merito ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dall’anno 2020):
  • si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
  • si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni agevolative si estendono ai dieci periodi d'imposta successivi a quello di trasferimento, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Ove i docenti o ricercatori abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le agevolazioni si prolungano ai dodici periodi d'imposta successivi.

Redditi di sportivi professionisti
Nel corso dell’esame e la conseguente approvazione alla Camera, sono state apportate significative modifiche in Commissione, in quanto è stata introdotta una deroga per i redditi degli sportivi professionisti impatriati, che rimangono detassati al 50 per cento, in luogo del 70 per cento.
Occorre, altresì, sottolineare che a tali soggetti non si applicano: la maggiorazione dell’agevolazione spettante ai lavoratori impatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno, né la maggiorazione prevista in caso di più figli a carico.
L’applicazione del regime agevolato degli sportivi professionisti viene subordinata al versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento dell’imponibile.

Ricercatori universitari
Nel corso dell’esame in Commissione, è stato introdotto il comma 5-bis dell’articolo 5, il quale estende anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B (contratti triennali, rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di tipo A, o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere), la possibilità di prevedere il regime di tempo definito, sin qui possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A (contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte).
A tal fine, novella l’articolo 24, comma 4, della Legge n. 240/2010.

Imposta sostitutiva per pensionati esteri trasferiti nel Mezzogiorno
In sede referente, è stato, altresì, introdotto l’articolo 5-bis che modifica il regime fiscale opzionale, il quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7 per cento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 per i titolari di pensione erogata da fonte estera che trasferiscono la residenza dall’estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno.

In sostanza, con tali modifiche normative, si novella l’articolo 24-ter TUIR, comma 1, al fine di eliminare dal regime agevolato i redditi percepiti da fonte estera.
In virtù di tali modifiche, rimangono assoggettati a tassazione opzionale al 7 per cento i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal TUIR, per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
È bene ricordare che si considerano “prodotti all’estero” i redditi che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da soggetti non residenti.

Altra modifica è quella che riguarda l’allungamento da cinque a nove periodi d’imposta dell’efficacia dell’opzione (articolo 24-ter, comma 4, TUIR).

Infine, con un’ultima modifica, si sostituisce integralmente il comma 7 dell’articolo 24-ter TUIR, che regola la validità dell’opzione nel tempo. A tal proposito, rimane fermo che l'opzione è revocabile dal contribuente e che, nel caso di revoca, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Resta, inoltre, ferma la cessazione degli effetti dell'opzione laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ovvero detti requisiti vengano meno.

In pratica, con le modifiche apportate dalle norme in commento, considerando che, comunque, gli effetti dell’opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini di legge, si consente al contribuente di sanare tale irregolarità, con prosecuzione degli effetti dell’opzione, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione.
In tale ipotesi, rimane ferma la disciplina delle sanzioni previste per i ritardati ovvero omessi versamenti diretti (articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997).
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