16 ottobre 2018

Autotrasporto e formazione professionale: domande entro il 29 ottobre

Autore: Pasquale Pirone
Scade il 29 ottobre il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, nel settore dell'autotrasporto, per progetti di formazione professionale nella gestione d'impresa e sviluppo competitività.

La finestra temporale si è aperta il 25 settembre scorso e l’istanza andrà presentata, entro il suddetto termine “perentorio”, in via telematica accedendo al sito https://www.ilportaledellautomobilista.it.

Le modalità operative per l’erogazione dei contributi sono state definite con il Decreto 8 maggio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto scorso.

Soggetti ammessi – Destinatari della misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

L’impresa richiedente deve essere regolarmente iscritta al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 oppure che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Il contributo può essere chiesto anche da strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente periodo, limitatamente alle imprese di autotrasporto di' merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.

Attività formativa – Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere. Sono esclusi, invece, i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Per contro sono ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo, purché successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento.

La misura del contributo - ll contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie: 15.000 euro per le microimprese (che occupano meno di 10 persone); 50.000 euro per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone); 130.000 euro per le medie imprese (che occupano meno di 250 persone); 200.000 euro per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

I raggruppamenti di imprese potranno ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo con un tetto massimo di 800.000 euro.
Per la determinazione del contributo si terrà anche conto di alcuni massimali, ossia: ore di formazione (24 per ciascun partecipante con qualifica di autista e 40 per gli altri dipendenti); compenso della docenza in aula (120 euro per ogni ora); compenso dei tutor (30 euro per ogni ora); servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: (20% del totale dei costi ammissibili).

Fermi restando i citati massimali, le spese complessive inerenti l'attività didattica di cui a: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili. Relativamente ad ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20% del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto formativo sia presente attività di formazione a distanza sarà obbligatorio fornire, all'atto della presentazione della domanda, idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli in itinere sullo svolgimento di tali corsi.

La finestra temporale – Come anticipato in premessa, la domanda per accedere al contributo è da presentarsi a partire dal 25 settembre 2018 ed entro il termine perentorio del 29 ottobre 2018.

Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 4 dicembre 2018 e deve avere termine entro il 3 giugno 2019. L'erogazione del contributo avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il citato termine perentorio.

Entro e non oltre 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo, dovrà essere inviata per via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture in originale o copia conforme, ovvero da fatture proforma, indicate in apposito elenco; tali fatture dovranno essere accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, ovvero da una garanzia fideiussoria «a prima richiesta» che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, rinnovabile automaticamente fino al perfezionamento del relativo svincolo di cui al successivo art. 5, comma 4, a garanzia del pagamento delle spese rendicontate - e non ancora pagate - a fronte dell'iniziativa formativa effettuata, IVA inclusa.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva, comunque, la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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