2 marzo 2019
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2 marzo 2019

Bollo auto “storiche”

Autore: Ester Annetta
La disciplina del bollo auto per le auto “datate” negli ultimi anni è stata alquanto disomogenea, nonostante - già prima che la Manovra Finanziaria, da poco varata, intervenisse con nuove previsioni - la Legge di Stabilità del 2015 (L. n. 190/2014) si fosse occupata della materia.

Preliminarmente è opportuno chiarire quali siano i criteri in base ai quali opera la distinzione tra “veicoli d’epoca” e “veicoli storici”.
Difatti, molto spesso, nel linguaggio comune, le due categorie tendono ad essere identificate, poiché si tende unicamente a considerare la rilevanza del tempo trascorso dalla costruzione dei veicoli.

Al contrario, la distinzione tra le due tipologie si fonda su altri criteri, ricavabili dal combinato disposto dell'art. 60 C.d.S. e dell'art. 250 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del C.d.S.
Alla luce di tali norme, sono considerati, infatti, “veicoli d'epoca” i motoveicoli e gli autoveicoli:
  • iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (D.T.T.);
  • cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice;
  • inadeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione che può essere consentita, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio territoriale del D.D.T., soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni, con foglio di via e targa provvisoria ex art. 99 C.d.S.

Sono, viceversa, definiti “veicoli storici” quelli che rivestono un interesse storico e collezionistico e, come tali, iscritti in uno dei registri A.S.I. (autoveicoli e motoveicoli), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (solo autoveicoli), Storico F.M.I. (solo motoveicoli) e dotati della certificazione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche (c.r.s.c.).

Detti veicoli – a differenza di quelli “d’epoca” - rimangono iscritti al P.R.A. e sono ammessi alla circolazione purché in possesso di sistemi, dispositivi e componenti efficienti e conformi alle prescrizioni in materia. A parità di efficienza, eventuali difformità devono essere dichiarate ammissibili dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati.

Fatta questa premessa, va ricordato che la sopracitata Legge di Stabilità del 2015 (L. n. 190/2014) ha stabilito l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per tutti i veicoli ed i motoveicoli - ad esclusione di quelli adibiti ad uso professionale - a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.
L'esenzione opera automaticamente, senza che sia necessaria l'iscrizione ad un registro storico ed è dovuta la sola tassa di circolazione in misura forfettaria in caso di utilizzazione sulla pubblica strada (c.d. mini bollo, di importo pari a euro 31,24 per le auto e a euro 12,50 per i motoveicoli).

Con tale previsione la predetta Legge aveva, pertanto, superato quella contenuta nell’art. 63 c. 2 L. n. 342/2000 (contenente Misure in materia fiscale), che estendeva il beneficio dell’esenzione anche ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico (“veicoli storici”), che avessero più di vent’anni e meno di trenta. (Secondo il predetto comma, venivano definiti veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).

In sostanza, dunque, secondo le previsioni della Legge di Stabilità 2015, ai fini impositivi, la qualifica di un veicolo come “storico” non ha rilevanza: se il veicolo ha più di trent'anni, beneficia dell'esenzione al pari di ogni altro veicolo la cui costruzione risale a quell'epoca; se di età compresa tra i venti e i trent'anni non gode di esenzione dal pagamento dalla tassa automobilistica, ancorché di particolare rilevanza storica o collezionistica.

Nonostante tale previsione, però, di fatto alcune Regioni hanno deciso di non uniformarsi (si tenga conto, a riguardo, che Il bollo auto - o tassa automobilistica - è una tassa sulla proprietà del veicolo (e non sulla sua circolazione) e si tratta di un tributo locale, destinato dalle Regioni di residenza dell'interessato) e di continuare ad applicare i loro regolamenti, che, in numerosi casi, prevedevano l'esenzione dal pagamento del bollo anche per le auto costruite da più di vent’anni ma da meno di trenta.

Senonché, con la Sentenza n.199 del 22 novembre 2016, la Corte costituzionale ha riportato l'ordine, decretando che "un intervento sull'esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale" e che quindi le auto ultraventennali, in ossequio alla normativa nazionale, non possono mai considerarsi esentate dal bollo.

E’ infine intervenuta la Legge di Stabilità 2019, che, nel ribadire l’esenzione dal bollo per tutte le auto costruite da più di trent’anni, ha tuttavia anche previsto una riduzione del bollo al 50% per le auto ultraventennali “storiche”.

La nuova finanziaria ha, difatti, previsto che: “Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti ed i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’art. 60 del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento”.

Come evidenzia la riportata norma, tale riduzione, però, non è automatica al raggiungimento dei 20 anni, ma, oltre all'età dei veicolo, sono condizioni per il dimezzamento: l'iscrizione ai registri Asi, Fmi, Storico Lancia, Italiano Fiato, Italiano Alfa Romeo o Rivs; il rilascio del certificato di rilevanza storica (il c.r.s.c., che attesta data di costruzione, marca, modello e caratteristiche tecniche del veicolo, in sintonia con la scheda diramata dalla casa costruttrice al momento dell'omologazione del modello medesimo); l'indicazione dell'iscrizione in uno dei predetti registri nella carta di circolazione.
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