21 maggio 2019

Conferimento congiunto del diritto di usufrutto e nuda proprietà

Autore: Paola Sabatino
A seguito di interpello posto all’Agenzia delle Entrate da parte di una Società, in merito al conferimento del diritto di usufrutto e nuda proprietà di una partecipazione detenuta in un’altra Società, la stessa ha fornito ieri, 20 maggio 2019, la risposta n. 147.
Nello specifico, la società istante Alfa, detiene una partecipazione del 32,06 per cento nella società Gamma. L’istante fa presente che, attualmente, è partecipata al 50 per cento da Tizio, nudo proprietario, e da Caio, usufruttario. Beta, ha una partecipazione del 12,895 per cento e la società Delta, infine, detiene una partecipazione del 37,105 per cento.

Le società Gamma e Beta, sono entrambe delle holding, costituite con varie partecipazioni di controllo e di collegamento. I signori Caio e Tizio, a mezzo della società di recente costituzione BETA, intendono conferire alla stessa valenza di holding “di famiglia” e semplificare l’aspetto organizzativo, riducendo la catena societaria, razionalizzando la struttura partecipativa e riducendo i costi generali imputati alle varie società.
Per attuare tale progetto di riorganizzazione societaria intendono porre in atto delle operazioni straordinarie tra loro concatenate, ossia:
  • scambio di partecipazioni mediante conferimento: i signori Tizio e Caio, intendono conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà della loro partecipazione in Alfa nella società Beta, ricevendo in cambio quote di nuova emissione della Società Beta;
  • scissione della società;
  • scambio di partecipazioni mediante conferimento: effettuata l’operazione di scissione totale di Alfa i signori Caio e Tizio, intendono conferire congiuntamente il diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà della loro partecipazione in Gamma nella società beta, ricevendo in cambio quote di nuova emissione della Società Beta.

L’istante ritiene che l’operazione con cui Tizio e Caio conferiscono congiuntamente il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della loro partecipazione in Alfa, nella società Beta, ricevendo in cambio quote di nuova emissione della Società Beta, configuri l’ipotesi prevista dall’articolo 177, comma 2, del TUIR. Occorre ricordare che il citato articolo prevede che “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.

Pertanto, sempre a parere dell’istante, a fronte dell’operazione effettuata, la conferitaria acquisisce il controllo, a prescindere da cosa succede per i conferenti. Con tale operazione, quindi, la Società Beta acquisirebbe una partecipazione di controllo in Alfa ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile.
Agli effetti contabili, la quota conferita da Tizio e Caio verrebbe imputata a capitale della società BETA per il valore riconosciuto agli effetti fiscali dai conferenti, i quali riceveranno in cambio le quote in piena proprietà relative all’aumento di capitale sociale in BETA. Tali quote verranno attribuite in piena proprietà a Tizio e Caio in proporzione al valore calcolato rispettivamente della nuda proprietà e dell’usufrutto delle quote precedentemente possedute.

Il parere dell’Agenzia
In merito al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate, ritiene che, per le operazioni di scambio di partecipazione mediante conferimento, si possa applicare quanto disposto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR, sul presupposto che i soci conferenti ricevano quote di partecipazione a titolo di piena proprietà della società conferitaria.

Affinché possa trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR occorre che:
  • i soggetti scambianti ricevano, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
  • mediante tali conferimenti, la società conferitaria acquisisca il controllo della società scambiata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

L’Agenzia evidenzia, inoltre, che soltanto a fronte del conferimento di diritti in piena proprietà o di diritti in nuda proprietà i soci riceverebbero quote di capitale che consentirebbero loro di acquisire la qualifica di soci della società conferitaria.
Pertanto, per le operazioni di scambio di partecipazioni che, la società istante intende effettuare, a parere dell’Agenzia, risulta applicabile l’articolo 177, comma 2, del TUIR, considerato che i soci conferenti ricevono quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria, che faranno acquisire loro la qualifica di soci nella conferitaria stessa.
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