26 marzo 2019

Consolidato fiscale: remissione in bonis anche per il modello di designazione

Autore: Pasquale Pirone
Applicazione della remissione in bonis nell’ambito del Consolidato fiscale nazionale al centro dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 82/E/2019 pubblicata ieri. Il caso riguarda quello di una società di capitali con residenza fiscale al d fuori del nostro paese priva di stabile organizzazione in Italia ma dotata di codice fiscale italiano, la quale detiene una partecipazione del 100% in altre tre società italiane e che, a partire dal periodo d’imposta 2018 hanno optato per il consolidato nazionale (di cui all’art.117, comma 2-bis, TUIR). Il gruppo ha designato come consolidante una delle tre società partecipate dall’istante. A fronte di quanto appena esposta, tuttavia, non sono state adempiuti alcuni adempimenti ed in particolare non è stata presentata all’Agenzia delle entrate (da parte dell’istante) l’apposito modello per la designazione della consolidante e si è omessa la comunicazione (all’Agenzia delle entrate) dell’esercizio dell’opzione per il regime in esame (cosa che doveva avvenire mediante la compilazione del quadro OP del Modello Unico SC/2018) da parte della designata consolidante. Pertanto è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate la possibilità di ovviare alle citate omissione mediante la presentazione di un Modello SC/2018 integrativo ricorrendo alla c.d. remissione in bonis prevista dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012.

Il consolidato nazionale e la remissione
In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria ricorda che il regime del consolidato nazionale (ossia quel regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi), è opzionale e la scelta va comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Dunque, nel caso in esame la scelta andava comunicata con il Modello SC/2018 al quadro OP (l’opzione dura un triennio ed è irrevocabile). Con riferimento invece, al termine di presentazione del modello di designazione della controllata residente in qualità di consolidante, questo va presentato dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione, fino all’esercizio dell’opzione stessa (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 142491/2015). Pertanto, nel caso in esame, il modello andava presentato entro il 31 dicembre 2018.

L’istituto della remissione in bonis, invece, si concretizza in una particolare forma di ravvedimento che consente di ovviare all’omissione effettuando l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (intendendo come tale “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso” – Circolare n. 38/E/2012) oltre che, versare contestualmente una sanzione pari a 250 euro (di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997).

Il parere
Nel rispondere all’istante, l’Amministrazione finanziaria esclude subito la possibilità di presentare un Modello Unico SC/2018 integrativo, ritenendo validi i chiarimenti già forniti con la Risoluzione n. 325/E/2002, in cui fu precisato che nel caso della remissione in bonis “deve tenersi ben distinto il mero ripensamento sull’indicazione di precise scelte già operate da parte del contribuente in sede di dichiarazione” e che “dette scelte, sebbene inserite in una dichiarazione di scienza (qual è la dichiarazione dei redditi), sono manifestazioni di una volontà negoziale, con la conseguenza che non possono essere rettificate che in presenza di dolo, violenza o errore…”.

Nessun dubbio, invece, sull’applicazione della remissione per il tardivo invio del modello di designazione della controllata consolidante. Sulla base delle citate considerazioni, dunque, l’Agenzia delle Entrate giunge a concludere che nel caso in esame, la designata consolidante possa accedere, a partire dal periodo d’imposta 2018, al consolidato fiscale nazionale, in qualità di consolidata, con l’istante, in qualità di consolidante, a condizione che la consolidante eserciti l’opzione compilando il quadro OP del modello UNICO 2019 e versi la sanzione pari a 250 euro.
Tutto ciò fermo restando che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali la società istante abbia avuto formale conoscenza e che si abbiano i requisiti sostanziali richiesti dagli articoli 117 e seguenti del TUIR alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per l’esercizio dell’opzione. Inoltre, l’istante può presentare il modello di designazione della consolidante, entro il 30 settembre 2019 (ossia entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile) versando contestualmente la sanzione prevista di 250 euro.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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