9 maggio 2019

Detrazione premi assicurativi nel modello 730/2019

Autore: Serena Pastore
L’articolo 15, comma 1, lett. f) del TUIR, disciplina la detraibilità dei premi assicurativi, prevedendo la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19% per i premi di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Dal 2018 è stata introdotta la lettera f-bis) inerente i premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulati limitatamente ad unità immobiliari ad uso abitativo.
Per identificare le corrette regole di detraibilità dei premi di assicurazione, in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n° 47/2000, bisogna distinguere se i relativi contratti sono stati stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000 oppure a partire dal 1° gennaio 2001.
I premi corrisposti per assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità permanente si indicano nel modello 730, quadro E, nei righi da E8 a E10 specificando il codice identificativo della spesa.

Con il codice 36 si individuano le assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (stipulate/rinnovate dal 2001) e le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (stipulate/rinnovate fino al 2000); il codice 38 identifica le assicurazioni contro il rischio di morte stipulate per tutelare persone con disabilità grave e il codice 39 indica i premi assicurativi contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Limiti di detraibilità
È possibile beneficiare della detrazione del 19% sui premi versati nel 2018, per un importo massimo pari a 530 euro, per i contratti assicurativi contro il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento stipulati o rinnovati dal 2001, e per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati/rinnovati fino al 2000.
Le assicurazioni contro il rischio di morte stipulate per tutelare persone con disabilità grave sono detraibili al massimo per un importo pari a 750 euro, al netto dei premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente.

Invece sono detraibili al massimo per euro 1.291,14, le assicurazioni contro il rischio di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, calcolati al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente e dei premi assicurativi finalizzati alla tutela delle persone con grave disabilità.
I limiti sopracitati vanno intesi complessivamente: di conseguenza sono validi anche in presenza di una pluralità di contratti, fermi restando i limiti di spesa ammessi per ciascun codice.

In particolare, la somma dei codici 36 e 38 non può superare i 750 euro e la somma dei codici 36, 38 e 39 non può superare il limite di euro 1.291,14.
L’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato con la circolare n° 7 del 2018 che in presenza di assicurazioni contro il rischio di morte in cui siano indicati più beneficiari, uno dei quali con grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto al limite più elevato di euro 750.

Spese per familiari a carico
Riguardo ai premi di assicurazione versati per conto di familiari fiscalmente a carico, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 7/2018 precisa che la detrazione è attribuita al contribuente se:
  • riveste il ruolo di contraente e assicurato;
  • risulta contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
  • un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
  • risulta essere il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
  • il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Come si evince dalla circolare n° 17/2006 dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto l’onere anche quando lo stesso stipuli un contratto dove risulti assicurato un familiare a suo carico, o il familiare risulti sia contraente che assicurato.

Novità per l’anno d’imposta 2018
Con la lettera f-bis) dell’art. 15, comma 1, TUIR, per l’anno d’imposta 2018 è stata introdotta la detraibilità del 19% per i premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, relativi ad unità immobiliari ad uso abitativo. Per tali premi non esiste un limite massimo di spesa e nel modello 730/2019 vengono inseriti nei righi da E8 a E10 con il codice 43.
La detrazione non può essere attribuita qualora la spesa sia stata sostenuta per familiari a carico, visto che manca una specifica previsione normativa.

Documentazione necessaria
Per certificare le somme corrisposte per premi assicurativi è necessario essere in possesso:
  • della ricevuta di pagamento del premio versato nell’anno di riferimento o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi;
  • del contratto di assicurazione oppure dell’apposito prospetto rilasciato dall’assicurazione, nel quale sono evidenziate le seguenti informazioni: dati del contraente e dati dell’assicurato, tipo e decorrenza del contratto e importi fiscalmente rilevanti.

In caso di polizze “miste” (per esempio infortuni e malattia) il prospetto della compagnia assicuratrice deve evidenziare la quota di premio che può fruire della detrazione d’imposta.
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