14 dicembre 2018

Fabbricati rurali strumentali: no IMU si TASI

Autore: Pasquale Pirone
Fabbricati rurali strumentali esenti IMU ma non TASI (Comma 708 Legge di Stabilità 2014); fabbricati rurali abitativi assoggettati ad entrambi i tributi con tutte le regole del caso. Sono queste le regole da tener presente per i menzionati immobili in vista della scadenza del 17 dicembre prossimo (il 16/12 è domenica) in cui si è chiamati alla cassa per il versamento del saldo 2018.

Esenzione IMU per i rurali strumentali – In primo luogo è necessario individuare se un fabbricato ha i requisiti per essere considerato come “rurale strumentale”. A tal fine occorre richiamare l’art. 9, comma 3-bis del D.Lgs. n. 557/1993, con il quale il Legislatore riconosce carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile e in particolare destinate: alla protezione delle piante; alla conservazione dei prodotti agricoli; alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; all'allevamento e al ricovero degli animali; all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96; ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; ad uso di ufficio dell'azienda agricola; alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228; all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Oltre a possedere una o più delle citate destinazioni è indispensabile che la caratteristica della ruralità si evinca dalla visura catastale dalla quale deve risultare la categoria D/10 oppure apposita annotazione.

Come detto in premessa, tali immobili per espressa disposizione legislativa, sono esenti dall’IMU ma non dalla TASI. Tuttavia, con riferimento a quest’ultimo tributo, è stabilita un’aliquota massima applicabile dell’1 per mille con possibilità (per i comuni) di azzerarla. Ai fini del versamento il codice tributo da utilizzare è 3859.

Regole ordinarie per i rurali “abitativi”. Ai fini fiscali, invece, affinché un fabbricato sia considerato come rurali “abitativo”, è necessario che (art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 557/1993): deve essere utilizzato quale abitazione dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta (il soggetto deve rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese); dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito (il soggetto deve rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese); dai familiari conviventi a carico dei soggetti precedenti risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97/1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del DPR n. 633/1972.

Ai fini del riconoscimento della ruralità abitativa è necessario che tutte le citate condizioni siano soddisfatte, fermo restando che, non possono essere considerati tali quelli appartenenti a categoria catastale di lusso A/1 ed A/8.
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