29 gennaio 2019

Fusione per incorporazione transfrontaliera e IVA per integratori alimentari: chiarimenti del Fisco

Autore: Pietro Mosella
Con le Risposte n. 11 e 12 pubblicate il 28 gennaio 2018, scaturite in seguito ad istanze d’interpello, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo chiarimenti in merito, rispettivamente, alla fusione per incorporazione transfrontaliera - disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale -, e all’aliquota Iva applicabile ai prodotti nutrizionali e ad integratori alimentari.

Risposta n. 11
Il quesito in questione riguarda la società italiana Alfa, la quale intende procedere alla fusione per incorporazione della controllata Beta con sede in Lussemburgo che, a sua volta, ha svolto l’attività di “controllore” della Gamma. Nell'attivo immobilizzato di Beta, non sono mai state presenti partecipazioni (dirette o indirette) in società residenti in giurisdizioni a regime fiscale privilegiato.
Con l’operazione di fusione suddetta, si vuole provvedere ad una riorganizzazione aziendale complessiva del settore in questione, ridurre la catena partecipativa del Gruppo Alfa, eliminando un livello societario divenuto superfluo. Nel quesito, vengono esposte le diverse fasi del progetto di riorganizzazione e, tra queste, in particolare, viene descritta l’ulteriore fase denominata “Lux”, riguardante sia il mercato lussemburghese che quello italiano, la quale prevede che l’attività di gestione della Gamma (storicamente svolta da Beta) sia trasferita in capo a Zeta, e la cessazione dell’attività in questione di Beta svolta in Lussemburgo.
Dopo aver descritto tutti i passaggi relativi alla fase “Lux”, l’istante chiede se la prospettata fusione di Beta in Alfa possa beneficiare della neutralità fiscale in base alle disposizioni degli articoli 172, 178 e 179 del TUIR, senza essere considerata elusiva ai fini della c.d. disciplina dell’abuso del diritto,
anche in considerazione della procedura alternativa di liquidazione aziendale.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate - L’Amministrazione Finanziaria evidenzia dapprima che le attività e passività di Beta, assumeranno il valore di mercato quale valore fiscale “di ingresso” in Italia, secondo quanto stabilito dall’articolo 166-bis, comma 1, lettera e), del TUIR.
Nel determinare i valori fiscali “di ingresso” di Beta, si terrà conto, fra l’altro, delle passività per debiti verso clienti della società incorporata e del relativo contenzioso con la clientela, procedimento che ha avuto origine in Lussemburgo e non ha ancora trovato soluzione definitiva.
Il Fisco, in ogni caso, ricorda che, le imprese con attività internazionale, possono accedere alla specifica procedura riguardante gli accordi preventivi con l’Amministrazione Finanziaria (di cui all’articolo 31-ter del D.P.R. n. 600/1973), anche con riguardo alla corretta definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del TUIR [cfr. citato articolo 31-ter, comma 1, lettera a)].
In virtù delle norme sopra citate, l’Agenzia ritiene che, la riorganizzazione prospettata nell’istanza, non integra un disegno abusivo ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 212/2000, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito in relazione al comparto dell’IRES.
Secondo il Fisco, infatti, nel caso in esame, “non può ravvisarsi alcun risparmio d’imposta, non subendo l’ordinamento italiano alcuna erosione di base imponibile”.
Tale parere, in virtù di quanto dichiarato dall’istante, viene reso nel presupposto che, le riserve della società lussemburghese, non siano formate da utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Non si ravvede - conclude il Fisco - l’esistenza di alcun vantaggio fiscale realizzato in contrasto con le finalità di norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Risposta n. 12
Il quesito inerente la risposta in commento, riguarda una società (Alfa) attiva nella produzione e vendita di integratori alimentari e prodotti nutrizionali, che cura anche le relative fasi di import/export. Detta società, nell’istanza, elenca i prodotti (e le loro caratteristiche) che commercializza tramite il marchio “X”.
In virtù dei prodotti in questione, la società Alfa chiede di conoscere quale sia l’aliquota IVA applicabile ai prodotti elencati nell’istanza precisando, inoltre, che ad oggi, le relative cessioni, scontano l’IVA in misura ordinaria e che altri operatori applicano a prodotti analoghi l’aliquota agevolata del 10 per cento.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate - Il Fisco fa presente che la società Alfa nell’aprile del 2018 ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile, agli effetti dell’IVA, alle cessioni di “gel energetici” e “bevande proteiche” oggetto di commercializzazione, inviando i campioni dei prodotti in esame al Laboratorio Chimico dell’Ufficio doganale territoriale di riferimento, al fine di consentire gli accertamenti tecnici necessari all’individuazione della composizione e qualificazione merceologica degli stessi in ambito doganale.
In conformità alla Circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, con nota della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, ha chiarito che i prodotti di cui trattasi, di cui ai punti da n. 1) a n. 8) dell’istanza, “possono essere classificati nella voce 2202 9919”, mentre, il prodotto di cui al punto n. 9), “in considerazione del tenore di materia grassa del latte inferiore allo 0,2 per cento, può essere classificato nella voce 2202 9991”.
È stato, altresì, precisato che “le informazioni presenti sulle confezioni propongono l’impiego dei prodotti per contrastare stanchezza e affaticamento durante gli sport e rafforzare la funzionalità muscolare; le stesse non fanno menzione a malattie, disturbi o sintomi specifici per i quali i prodotti devono essere utilizzati, pertanto, la classificazione nel capitolo 30 come medicamento è esclusa”.
Inoltre, è stato precisato che “tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande, sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106. Alla luce di tali considerazioni, la classificazione nella voce doganale 2106 deve essere esclusa”.
In virtù della classificazione doganale dei prodotti in questione, quindi, il Fisco ritiene che, agli stessi, si applichi l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, in quanto non trovano collocazione in alcuna delle voci della tabella allegata al D.P.R. n. 633/1972.

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