26 settembre 2018

INAIL: moduli per l’erogazione una tantum per malati di mesotelioma

Autore: Debhorah Di Rosa
L’INAIL provvede, con la circolare n. 36 del 21 settembre 2018, a fornire le istruzioni per l’erogazione della prestazione una tantum erogata ai malati di mesotelioma non professionale da parte del Fondo per le vittime dell’amianto. La Legge di bilancio 2018, infatti, ha previsto la proroga dell’erogazione di questo beneficio assistenziale anche per il triennio 2018-2020.

L’importo della prestazione economica è confermato per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nella misura di euro 5.600 e non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale.

Soggetti aventi diritto
La prestazione spetta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che risultino affetti da mesotelioma contratto:
  • per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto, ovvero
  • per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

In caso di decesso del diretto interessato, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, e ripartita tra gli eredi stessi.

Ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, è richiesta la sussistenza di una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.

L’eventuale esposizione familiare deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto.

Modalità di presentazione dell’istanza
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla sede territoriale INAIL competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata A/R o tramite PEC, apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare:
  • (Mod. 190) per il richiedente diretto;
  • (Mod. 190 E) se a presentare richiesta sono gli eredi. In questo caso è previsto un termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di decesso del de cuius.

All’istanza deve essere allegata la documentazione sanitaria rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Erogazione del beneficio
L’INAIL eroga la prestazione assistenziale in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all’istanza medesima risulta completa.

In caso di documentazione incompleta, l’Istituto invita l’avente diritto, ovvero il malato di mesotelioma o i suoi eredi, a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di 15 giorni.

Il procedimento per la corresponsione del beneficio in esame resta sospeso per il suddetto periodo.
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