14 dicembre 2018

Inps, assegno straordinario sostegno al reddito: criteri per il monitoraggio

Autore: Mattia Gigliotti
Con il messaggio n. 4622 pubblicato in data 11.12.2018, l’Inps – tenuto conto della fattibilità, condivisa dal ministero del lavoro a dall’Ispettorato generale per la spesa sociale, inerente la proposta avanzata congiuntamente da Abi, Federcasse e Ferrovie dello Stato Italiane - rende noto che per gli anni 2018 e seguenti, procederà al monitoraggio delle risorse disponibili per l’accesso all’assegno straordinario di sostegno al reddito utilizzando il criterio del c.d. biennio mobile per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo e il criterio di cassa per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L’Istituto ricorda, a tal proposito, che l’articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016 prevede la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per i nuovi accessi all’assegno straordinario erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015.

Più in particolare, i “nuovi accessi” sono quelli relativi al triennio 2017/2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019) entro il limite massimo complessivo di 25.000 lavoratori.

Detta agevolazione è concessa in favore delle imprese interessate da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma rivolti ad aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione e, all’interno di questi, le imprese (o i gruppi di imprese) coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione. Attualmente, comunica l’Istituto, le imprese che soddisfano tali requisiti sono quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà dei settori del credito ordinario, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Riguardo al monitoraggio delle domande di assegno straordinario, si rammenta che l’Istituto ha sino ad ora adottato il criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro, contemperato con il criterio della data di presentazione della domanda.

Tuttavia, all’esito di tale monitoraggio è emerso che, per l’anno 2018, le risorse finanziarie stanziate per il cofinanziamento in argomento sono sufficienti a coprire solamente le decorrenze di assegno straordinario da gennaio ad aprile 2018. Di conseguenza, per le decorrenze da maggio a dicembre 2018 il finanziamento è a totale carico delle aziende esodanti.

Per poter dare continuità al cofinanziamento dei settori credito ordinario e credito cooperativo, e al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie ancora disponibili, detti settori hanno proposto di utilizzare il criterio del c.d. biennio mobile anziché il criterio di cassa, in uso dal 2017, laddove le risorse finanziarie stanziate annualmente risultino esaurite secondo il criterio di cassa. Tale nuovo criterio consente di allocare il cofinanziamento a prescindere dalla decorrenza dell’assegno straordinario in modo che, se alla decorrenza del medesimo risultino esaurite le risorse finanziarie dell’anno in corso, il cofinanziamento viene comunque riconosciuto appena siano disponibili le risorse negli anni successivi.

Al contrario, il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha chiesto la conferma del criterio di cassa per le società destinatarie del Fondo di solidarietà di settore, in considerazione che la permanenza dei lavoratori nella prestazione di accompagnamento a pensione è in media pari a 25 mesi.

Pertanto, per gli anni 2018 e seguenti, l’Inps procederà al monitoraggio delle risorse disponibili per l’accesso al trattamento in oggetto utilizzando:
  • il criterio del c.d. biennio mobile per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo;
  • il criterio di cassa per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Dette modalità operative dovranno essere rivalutate qualora ai benefici in parola siano interessati ulteriori settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148/2015.
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