19 ottobre 2018

INPS e consulenti del lavoro: in arrivo semplificazioni e chiarimenti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Si è recentemente svolto un incontro tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale ed i rappresentanti della Direzione Generale dell’INPS nell’ambito del tavolo tecnico permanente costituito tra i vertici delle due istituzioni.
L’INPS ha confermato che sta procedendo con l’implementazione della Banca Dati Appalti: l’operatività è prevista per la fine del mese di novembre, mentre per quanto riguarda l’“Agibilità settore spettacolo”, l’Istituto al momento non può intervenire in maniera incisiva ma soltanto impegnarsi a migliorarne la gestione, con particolare riguardo alle procedure informatiche.

Implementazione Cassetto Previdenziale - È stato confermato dall’Istituto che, entro il 31 ottobre, sarà possibile visualizzare nel Cassetto Previdenziale i dati aziendali del CSC e del CA, con tutte le variazioni storiche.
E’ inoltre in corso di attivazione una procedura automatica che avvisi, nel Cassetto e con email al Consulente del Lavoro, dell’avvenuta emissione di un DM VIG, evitando così la necessità che il professionista che ha operato debba consultare il sistema fino all’ottenimento dell’esito.

In materia di ANF arretrati in misura superiore ai 3.000,00 euro, l’INPS ha confermato che è allo studio una revisione globale delle procedure di riconoscimento degli ANF, al fine di evitare abusi e responsabilità anche da parte degli intermediari: le richieste degli arretrati dovranno essere inviate direttamente all’Istituto da parte dei lavoratori dipendenti mentre l’azienda dovrà comunicare l’importo massimo riconosciuto, per consentire l’eventuale ricalcolo del dovuto.

Licenziamenti in edilizia per fine cantiere o fine fase lavorativa - La legge Fornero prevede che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (c.d. contributo di licenziamento). La stessa Legge prevede anche alcuni casi di esonero tra cui le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

L’Istituto fornirà nelle prossime settimane alcuni chiarimenti sull’utilizzo dei codici , tipo contribuzione M400 ed M401 da esporre, a cura dei datori di lavoro, nel flusso Uniemens del mese successivo all’evento e, nella denuncia individuale, i codici tipo cessazione 1M ed 1N al fine di individuare i lavoratori per i quali, per determinate fattispecie, non ricorre l’obbligo del contributo.
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