24 giugno 2019

Interventi di risparmio energetico: l’invio comunicazione all’ENEA

Autore: Serena Pastore
Le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio e alla riqualificazione energetica fruiscono di una detrazione fiscale che comporta un risparmio d’imposta.
Per gli interventi di ristrutturazioni edilizie finalizzati al risparmio e alla riqualificazione energetica, che danno diritto ad una detrazione fiscale, ultimati a partire dal 1° gennaio 2018, è previsto l’obbligo d’invio dei dati relativi a tali lavori all’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). La legge di Bilancio 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2019 la detrazione fiscale per tali interventi.

Interventi per cui è prevista l’agevolazione
Le detrazioni sono riconosciute per le spese sostenute per:
  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi) l’installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:
  • delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.

Infine, per gli anni 2018 e 2019 è prevista anche:
  • per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti;
  • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi;
  • per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
  • per l’acquisto di elettrodomestici di classe energetica A+ (A per i forni) sempre che siano collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Certificazioni necessarie
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale bisogna essere in possesso dei seguenti documenti:
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell’intervento realizzato ai requisiti tecnici richiesti;
  • l’attestato di prestazione energetica (APE) che certifichi l’efficienza energetica dell’immobile/edificio;
  • la scheda informativa degli interventi realizzati che riporti i dati del soggetto che ha sostenuto le spese, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio energetico che ne consegue.

Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori o del collaudo è necessario trasmettere all’ENEA, telematicamente attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it, le informazioni sui lavori effettuati. Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, il contribuente può inviare la documentazione tramite raccomandata con ricevuta semplice al seguente indirizzo: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) indicando il riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica”.

Documenti da conservare
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, è necessario conservare:
  • il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
  • la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;
  • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Mancato invio comunicazione
Con nota prot. N° 3797/2019, Il Ministero dello sviluppo economico ha sottolineato che la trasmissione all’ENEA delle informazioni relative agli interventi edilizi comportanti un risparmio energetico, anche se obbligatoria per il contribuente, qualora non venga effettuata non determini la perdita del diritto alla predetta agevolazione.

In particolare l’art. 4 del Decreto Interministeriale n° 41/1998 riporta l’elenco tassativo dei casi in cui la detrazione non viene riconosciuta, che sono:
  • effettuazione dei pagamenti in modalità diverse dal bonifico bancario;
  • violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente;
  • esecuzione di opere edilizie difformi.

Perciò, la mancata trasmissione delle predette informazioni all’ENEA non comporta la revoca delle detrazioni previste dall’ art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 e, nel caso in cui non si provveda a tale adempimento, non è prevista alcuna sanzione.
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