15 gennaio 2019

L’interlocuzione telefonica con la GDF non è un'amena circostanza fattuale

Autore: Gianfranco Antico
È particolarmente interessante la sentenza della Corte di Cassazione n.30031 del 21 novembre 2018, il cui caso di specie trae spunto dalla interlocuzione telefonica intercorsa tra il contribuente ed i militari della GDF, in forza del quale veniva redatto un pvc, e successivo avviso di accertamento, che riportava il contenuto della interlocuzione telefonica tenuta, nel corso della quale aveva dichiarato di domiciliare in Belgio collaborando con varie società come consulente finanziario. In forza di ciò gli era contestata la mancata dichiarazione dei relativi redditi per l'anno 2000, prodotti all'estero e come tali non coperti dal condono effettuato ai sensi della L. n. 289/2002.

“La giurisprudenza di questa Corte, in una ipotesi solo apparentemente distinta rispetto alla presente, ha affermato che la mancata contestazione delle operazioni di verifica cui il contribuente abbia partecipato, sebbene in assenza di una approvazione espressa, equivale sostanzialmente alla loro accettazione, avendo altrimenti l'onere di formulare tempestivamente il proprio dissenso (Cass., Sez. 5, Sent. n. 15851 del 2016); d'altronde le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentate di una società integrano una confessione stragiudiziale (Sez. 6-5, Ord. n. 22616 del 2014)”.

Osservano gli Ermellini che “la interlocuzione telefonica tra il contribuente e i militari accertatori non è rimasta una amena circostanza fattuale, ma è stata trasfusa nel processo verbale di constatazione, senza che rilevi la sua redazione in assenza del contribuente o la sua notifica nelle forme dell'art. 140 c.p.c. D'altronde, trattandosi di atto formato da un pubblico ufficiale, in tema di accertamenti tributari e di contenzioso con il fisco, è pacifico che esso sia assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti, per la cui contestazione è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso (in tema di pvc redatto da militari della Gdf, tra le più recenti cfr. Sez. 6-5, ord. n. 15191 del 2014)”.

Ed ancora è stato evidenziato che occorre distinguere il diverso valore probatorio a seconda della natura dei fatti da esso attestati, in relazione al livello di attendibilità. “Così che il verbale sarà assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; farà fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi - e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi (Sez. 5, Sent. n. 28060 del 2017)”.

Nel caso in questione, “il militare ha riportato nel pvc la dichiarazione resa dal contribuente in sede di interlocuzione telefonica, e sul suo tenore il ricorrente era onerato della querela di falso ove avesse voluto disconoscerla. Né può ritenersi che si tratti di dichiarazioni rese ad un terzo, aventi come tali un valore meramente indiziario, perché, a parte ogni considerazione sulla specificità del valore della prova in sede di rapporti con il fisco, è incontroverso che le dichiarazioni rese alla GdF o a funzionario della Agenzia costituiscono dichiarazioni rese alla parte. Ed infatti il contribuente non ha negato di aver riferito di avere il domicilio da 4/5 anni in Belgio, ma ne contesta ora la effettiva portata e l'imprecisione della dichiarazione. Ciò non ne esclude il valore di confessione stragiudiziale ai fini dell'accertamento, sebbene nei limiti della portata e del contenuto della dichiarazione resa”.

Nel corso di questi anni, più volte, la Corte di Cassazione ha avuto modo di far sentire la sua voce, con varie interpretazioni, su problematiche sostanzialmente similari.

Con la Sentenza n.20259 del 9 ottobre 2015 la Corte di Cassazione ha confermato che le dichiarazioni rese dal contribuente (in caso di società, dal legale rappresentante) in sede di verifica e risultanti dal pvc costituiscono “confessione stragiudiziale e, quindi, prova diretta e non indiziaria del maggior imponibile accertato, senza che occorra a tal fine, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, la presenza del difensore (Cass. nn. 5628 del 1990, 28316 del 2005, 12271 del 2007, 22616 del 2014)”.

A distanza di pochi giorni, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n.20980 del 16 ottobre 20151, è ritornata sulla questione, censurando la sentenza d'appello, per quel che qui ci interessa, nella parte in cui trascura che la percentuale di ricarico è stata determinata in contraddittorio con la parte, sulla scorta di un tabulato esibito.

In questo contesto va collocata la sentenza della Cassazione – la n. 1286 del 26 gennaio 2004 – secondo cui “la partecipazione alle operazioni di verifica senza contestazioni equivale sostanzialmente ad accettazione delle stesse e dei loro risultati. Non occorre per questo un'accettazione espressa, ma soltanto la mancanza di contestazioni. Se avesse avuto qualcosa da contestare sulle operazioni di verifica (che concernevano - vale sottolinearlo - la materialità dei fatti e non considerazioni tecniche o giuridiche) il contribuente avrebbe dovuto, e potuto, formulare immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportate sul verbale. Oppure, in caso di rifiuto da parte dei verbalizzanti di porle a verbale, comunicare immediatamente per iscritto la propria protesta, segnalando il rifiuto e ribadendo le contestazioni. Non risulta (e, per la verità, neppure viene allegato) che abbia fatto nulla di tutto questo. In realtà le contestazioni sulle modalità di esecuzione delle operazioni dell'accertamento sono tardive e sostanzialmente generiche”. I Giudici evidenziano, altresì, che la motivazione della sentenza in realtà “non si basa soltanto sul carattere di confessione stragiudiziale della partecipazione in contraddittorio alle operazioni di verifica, ma piuttosto su di un insieme complessivo di elementi, valutati nel loro insieme per la formazione del convincimento dei giudici”, e pertanto la verifica in contraddittorio è soltanto uno di essi.

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1In senso conforme Cass. Sent. n. 20979 del 16 ottobre 2015.
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