26 luglio 2019

MEPA: imposta di bollo per contratti pubblici e documenti allegati in formato elettronico

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è un luogo virtuale per gli acquisti in rete della PA grazie al quale domanda della PA e offerta delle imprese si incontrano. Il MEPA rappresenta uno strumento digitale attraverso il quale le PA possono acquistare beni e servizi offerti da fornitori abilitati e inoltre è una piattaforma che offre vantaggi sia alle PA che alle imprese, digitalizzando i processi, riducendo i tempi di gara e anche i costi commerciali.

Tale strumento elettronico, permette alle amministrazioni pubbliche di consultare i cataloghi delle offerte pubblicate ed emettere direttamente ordini d'acquisto (OdA) o richieste d'offerta (RdO). I fornitori abilitati possono, invece, offrire i propri beni e servizi direttamente online e rispondere alle eventuali richieste di offerta avanzate dalle PA. Per concludere le transazioni, amministrazioni e imprese devono essere dotati di firma digitale.

La fattispecie prospettata nell’interpello n. 321 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate riguarda una Pubblica Amministrazione, nello specifico un Comune, il quale per l’affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, opera attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la conseguente produzione di una serie di documenti (ad esempio capitolati tecnici, ecc.) redatti in formato elettronico e firmati digitalmente, che generalmente sono soggetti all’imposta di bollo.

L’istante chiede al Fisco, di conoscere le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA, e gli allegati documenti redatti in formato elettronico firmati digitalmente.

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo
Relativamente alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, è opportuno far riferimento all’articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 il quale stabilisce che “l’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
  • a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
  • b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale".

Nell’ipotesi in cui l’utente intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione. Qualora invece non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno.
L’utente che intende assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno, potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario.

Sarà cura dell’utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Imposta di bollo assolta tramite contrassegno telematico
In conclusione, applicando la norma al caso prospettato nell’Interpello, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che per i contratti pubblici, specificatamente formati dall’Istante all’interno del MEPA, e i documenti allegati redatti in formato elettronico firmati digitalmente, l’imposta di bollo potrà essere assolta tramite il contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale, ai sensi del predetto articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972.
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