6 marzo 2019

MUD 2019 con nuova scadenza

Autore: Pasquale Pirone
MUD 2019 entro il 22 giugno non entro il 30 aprile. È la conseguenza dell’applicazione della previsione normativa contenuta al comma 2-bis art. 6 Legge n. 70/1994 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale) al DPCM 24 dicembre 2018 (pubblicato in G.U. n. 45 del 22 febbraio 2019) con cui è stato approvato il Modello MUD (Modello Unico di dichiarazione ambientale) che sostituisce integralmente quello precedente. In base a quanto previsto, infatti, dalla Legge 70/1994, il modello va presentato entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento ai dati dell’anno precedente. Tuttavia, il citato comma 2-bis art. 6 della stessa legge, espressamente dispone che “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”. Dunque, MUD 2019 (dati 2018) da inviarsi alle CCIAA entro il 22 giugno 2019.

Alcune delle novità
Resta fermo che il modello si compone di sei comunicazioni, ognuna riferita ai soggetti obbligati, ossia:
  • comunicazione rifiuti;
  • comunicazione veicoli fuori uso;
  • comunicazione imballaggi;
  • comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee);
  • comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione;
  • comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per quanto riguarda le novità rispetto al modello precedente, in primo luogo è prevista l’esclusione dalla platea dei soggetti autorizzati alla “comunicazione rifiuti semplificata” dei produttori di rifiuti inviati al trattamento al di fuori dal nostro Paese. In secondo luogo, è reso obbligatorio, per tutte le comunicazioni di cui il modello si compone, indicare nel modulo ricevuto da terzi (Modulo RT) il tipo di trattamento previsto per i rifiuti provenienti dall’estero. Inoltre, qualora il rifiuto abbia provenienza estera, occorrerà indicare la tipologia di trattamento prevista (incenerimento, smaltimento in discarica, ecc.). Nella comunicazione Raee sono state poi aggiunte due nuove categorie di rifiuti (pannelli fotovoltaici e lampade a scarica) oltre a nuovi codici e campi nella comunicazione rifiuti. A queste si aggiungono altre novità per gli imballaggi con l’integrazione della scheda SBOP per il Conai.

Modalità di invio
Non cambiano neppure le modalità di invio:
  • la comunicazione Rifiuti;
  • comunicazione Veicoli fuori uso;
  • comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,

vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica tramite il sito www.mudtelematico.it. I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani, devono compilare la comunicazione in via telematica, tramite il sito (www.mudcomuni.it) predisposto da Unioncamere. Una volta compilata possono trasmetterla alla Camera di commercio competente per territorio (la trasmissione può avvenire via PEC all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it o tramite lo stesso menzionato portale). La comunicazione rifiuti semplificata deve avvenire via PEC all’indirizzo comunicazione mud@pec.it e la comunicazione Raee tramite i portale dedicato raggiungibile dal sito www.registroaee.it.
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