15 maggio 2019

Non necessaria l’iscrizione all’AIRE per usufruire del bonus impatriati

Autore: Serena Pastore
Con l’entrata in vigore del D.L. Crescita è stata modificata la disciplina relativa all’attrazione del capitale umano in Italia. Infatti, per coloro che decidano di trasferirsi in Italia per motivi di lavoro, sono previste delle agevolazioni sulla tassazione del reddito.

Le norme mutate aumentano gli incentivi finora previsti già a partire dalla seconda metà del 2019.

Il D.L. Crescita ha prestato particolare attenzione alla modifica dell’art. 16 del D. Lgs. n° 147/2015, secondo cui i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  • i lavoratori abbiano la residenza all’estero da almeno due anni;
  • l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente in Italia da almeno due anni.

La novità più rilevante è che la predetta agevolazione è ora estesa, a partire dal 1° gennaio 2020, anche ai soggetti che avviano un’attività imprenditoriale in Italia.

Le disposizioni in esame si applicano per altri cinque periodi di imposta al lavoratore che abbia figli a carico, o figli minorenni. Tali agevolazioni vengono applicate per ulteriori cinque periodi di imposta nel caso in cui il lavoratore dipendente diventi proprietario di un’abitazione in Italia. Il diritto di proprietà deve essere acquisito o nei 12 mesi precedenti il trasferimento, o anche successivamente, e l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi i redditi, negli ulteriori cinque anni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni a carico i redditi, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo soltanto al 10% del loro ammontare.

Agevolazioni per chi si trasferisce al Sud
Importanti agevolazioni sono previste per i soggetti che trasferiscono la loro residenza al Sud. La detassazione per detti soggetti è pari al 90% e le altre agevolazioni sono estese per altri cinque anni nel caso in cui il lavoratore abbia figli a carico, o figli minorenni, o diventi proprietario di un’abitazione in Italia.
Qualora, invece, il lavoratore avesse tre figli a carico, oltre alla dilazione temporale di cinque anni, è prevista una detassazione del 90%.

Disciplina per i non iscritti all’AIRE
Finora, per l’Agenzia delle Entrate, la mancata iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) per il periodo di soggiorno all’estero non permetteva l’utilizzo dell’agevolazione in commento. Pertanto, molti lavoratori italiani, pur essendo effettivamente fiscalmente non residenti in Italia, non hanno potuto, una volta rientrati, trarre vantaggio del beneficio proprio a fronte di tale requisito formale.
Ora, con le modifiche apportate agli articoli in esame, i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali predetti purché abbiano avuto la residenza in uno Stato con cui sia in atto una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Ricercatori e docenti
Le disposizioni in esame si applicano nel periodo d’imposta in cui i ricercatori o i docenti trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e per i sette periodi d’imposta successivi, sempre che persista la residenza fiscale in Italia. Nel caso in cui i docenti e i ricercatori abbiano due figli minorenni o a carico, le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui divengano residenti e nei dieci periodi d’imposta successivi; invece, qualora abbiano almeno tre figli a carico, i periodi di imposta per cui è possibile usufruire dei benefici fiscali è esteso a dodici. Per tali soggetti la detassazione rimane ferma al 90%.
I benefici fiscali fin qui esaminati non hanno effetto retroattivo, per cui non si applicano a chi si è già trasferito in Italia.
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