19 febbraio 2019

Obblighi di pubblicità e trasparenza per i contributi pubblici

Autore: Diana Pérez Corradini
Nella prospettiva di una sempre maggiore trasparenza nell’ambito dei contributi concessi alla Pubblica Amministrazione, la Legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità a carico dei soggetti privati che intrattengono rapporti economici con enti pubblici o con enti da questi controllati ai sensi dell’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.
Entro il 28 di febbraio 2019 tali soggetti dovranno pubblicare i dati relativi ai vantaggi economici percepiti durante l’anno 2018 ed inserire tali dati nella Nota integrativa al bilancio 2018.

Soggetti interessati dalla norma e modalità di pubblicazione
I destinatari della norma possono essere raggruppati in due categorie. Nella prima categoria rientrano le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
Nella seconda categoria rientrano le imprese (tra cui rientrano le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di capitali).

Per i soggetti che rientrano nella prima categoria (associazioni /fondazioni/ ONLUS) la Legge prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori a 10.000 Euro.
Per i soggetti che rientrano nella seconda categoria (imprese) la Legge prevede la pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori a 10.000 Euro.

Oggetto degli obblighi informativi
La norma in commento dispone che devono essere pubblicate le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere.
La Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro ha precisato che sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:
  • contributi, sovvenzioni e sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati;
  • somme erogate dalla Pubblica Amministrazione a titolo di corrispettivo, ovvero di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto, in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico, caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio.

Gli obblighi pubblicitari riguardano, secondo la Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro, tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente (01.01.2018 – 31.12.2018) indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

Limite di valore
La Legge n. 124 del 2017 dispone che al fine di evitare un accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di informazione sussiste allorquando il totale dei vantaggi economici (intesi come sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti equiparati) sia pari o superiore a 10.000 Euro.
Secondo il Ministero del Lavoro, il tenore letterale della disposizione appena citata induce a ritenere che tale limite vada inteso in senso cumulativo: si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
Quindi, andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000 Euro.

Decorrenza del nuovo obbligo
Sulla questione della decorrenza del nuovo obbligo erano sorti numerosi dubbi nel corso del 2018 e sulla stessa si è pronunciato il Consiglio di Stato nel parere n. 1449 del 2018, ritenendo che la nuova disciplina sia applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge sancito nell’art. 11 Capo II delle Preleggi.
Ciò significa che l’obbligo scatta a partire dal 28 febbraio 2019, termine entro il quale potrà essere verificata la corretta pubblicazione di quanto richiesto dalla Legge n. 124 del 2017.

Omessa pubblicazione delle somme ricevute
Il Consiglio di Stato nel parere n. 1449 del 2018 ha stabilito che sono le Amministrazioni competenti a verificare l’avvenuto adempimento dell’obbligo di pubblicità da parte dei soggetti beneficiari.
Per quanto riguarda la pubblicazione delle somme ricevute, si segnala che in caso di non effettuazione di tale adempimento, la norma prevede la restituzione delle somme ricevute entro 3 mesi dal 28.02 di ciascun anno. Si tenga comunque presente che tale disposizione si applica solo alle imprese.
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