30 maggio 2019

Operazione di riorganizzazione: corretto trattamento IVA

Autore: Alfonsina Pisano
In data 29 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate pubblica la Risposta n. 168, la quale chiarisce il corretto trattamento fiscale dell’operazione (anche ai fini Iva) concernente un complesso progetto di riorganizzazione del TPL (trasporto ferroviario locale).

La struttura societaria è così descritta: Alfa, società interamente controllata da Gamma, a sua volta partecipata dalla Regione Beta.

In seguito a un complesso progetto di riorganizzazione del TPL, la società istante chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposizione diretta, della complessiva operazione di riorganizzazione societaria prospettata e, ai fini IVA, dei contributi che la Regione Beta devolverà a Alfa e, per suo tramite, agli affidatari del servizio TPL, nonché del trattamento IVA delle altre operazioni poste in essere, anche sul fronte passivo, avuto riguardo della complessiva operatività della società.

Il parere dell’Amministrazione finanziaria

1. Valutazione del valore normale della partecipazione
Nel caso in esame, il contribuente ha dichiarato che il valore normale in sede di assegnazione risulta esclusivamente composto di crediti tributari e disponibilità liquide, considerato peraltro lo stato di prolungata inattività operativa della società.
Con riferimento all’individuazione del valore normale della partecipazione oggetto di assegnazione, in presenza delle predette circostanze non emergerebbe alcun plusvalore latente ai sensi del citato articolo 9 del TUIR.
Occorre prestare attenzione, in quanto la predetta valutazione, vertendo su una questione di fatto, non è esperibile in sede di interpello e che in merito rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

2. Scissione parziale
Per quanto attiene la scissione parziale di Gamma a beneficio della società istante, è assodato che l’operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell’articolo 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

3. La rilevanza ai fini IVA
Un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (circolare 21 novembre 2013, n. 34/E e risoluzioni 16 febbraio 2005, n. 21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E).
La questione della rilevanza o meno ai fini IVA dei contributi oggetto del quesito va inquadrata e valutata nell’ambito del rapporto intercorrente tra la società istante e la Regione Beta come regolato dalle disposizioni contenute in una legge regionale.
In particolare, la legge regionale individua la società Alfa quale soggetto deputato alla gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna di proprietà regionale, e allo svolgimento di una serie di funzioni in materia di trasporto pubblico locale.
In assenza di convenzione tra la Regione Beta e la società istante che disciplini i rispettivi diritti e obblighi e al verificarsi di tutte le predette condizioni, i rapporti tra la società istante e la Regione non potranno essere inquadrati nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive.
Di conseguenza, i contributi erogati dalla Regione Beta si qualificheranno come contributi fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972.

4. Il comparto navigazione
Con riferimento al quesito riguardante il comparto navigazione, i contributi in conto esercizio che l’istante riceverà dalla Regione Beta a copertura totale o parziale dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per gli investimenti nelle vie di navigazione hanno natura di corrispettivo essendo disciplinati da apposite convenzioni che prevedono prestazioni corrispettive e, in quanto tali, sono da assoggettare ad IVA, così come hanno natura di corrispettivo le prestazioni rese a terzi per il transito, il noleggio e, in generale, l’uso dell’infrastruttura, nonché per il rilascio dei contrassegni di navigazione.

Precisazioni sulle operazioni passive
La detraibilità dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo.

L’IVA è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l’effettuazione a valle di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (cfr. circolare 11 maggio 2015, n. 20/E, risoluzione 11 marzo 2009, n. 61/E, circolare 19 luglio 2007, n. 46/E, risoluzione 25 luglio 2005, n.100/E).

Ne deriva che, in conformità ai principi generali dell’IVA, la società Alfa, come prospettato nell’istanza, potrà detrarre l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi se e nella misura in cui i predetti acquisti riguarderanno l’effettuazione, a valle, di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione.
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