16 ottobre 2018

Ordini Provinciali CDL: le Commissioni di certificazione dei contratti

Autore: Ketti Fisichella
Con l'art 75 del D. Lgs. 276/2003, (sostituito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251), è entrata in vigore la certificazione dei contratti di lavoro, allo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti e nel contempo di assicurare un adeguato grado di certezza al contratto, fonte del rapporto di lavoro.

È una procedura volontaria di verifica della conformità del tipo contrattuale prescelto al rapporto che le parti intendono instaurare e si conclude con un atto amministrativo, di certificazione (o diniego), che, in caso di certificazione, conferisce un’efficacia rinforzata alla qualificazione contrattuale e può riguardare tutti i contratti di lavoro.

È possibile ricorrere alla certificazione non solo nei contratti di lavoro tipizzati dal decreto, ma in occasione di qualunque accordo fra le parti per effetto del quale sia deducibile l’utilizzo di prestazioni lavorative, indipendentemente dalla loro qualificazione subordinata/autonoma.

Gli organi che possono certificare i contratti, sono le commissioni istituite presso:
  • a) enti bilaterali costituiti in ambito territoriale;
  • b) Università pubbliche e private;
  • c) Direzioni Provinciali del lavoro e le Province;
  • c-bis) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla Commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro;
  • c-ter) Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro di cui alla l. 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’art. 79 del D. Lgs. 276/2003, stabilisce che: “Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari”.

Con la legge 183/2010 il Legislatore, a conferma del riconoscimento di interlocutore qualificato, affida, alle Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed arbitrato dei Consulenti del Lavoro, anche la funzione cosiddetta “conciliativa”.

Le Commissioni possono pertanto essere sede di svolgimento del tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. e istituire camere arbitrali per la definizione delle materie di cui all’art. 409 c.p.c. e all’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato, oltre alla funzione di certificazione di tutti i contratti di lavoro, svolge funzioni di certificazione dei contratti di appalto, dell’atto di deposito e del contenuto dei regolamenti interni delle cooperative, delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto i diritti derivanti da un rapporto di lavoro, del tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 410 e seguenti c.p.c. come modificati dall’art. 31 L. n. 183/2010.

Inoltre, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 23/2015, presso le Commissioni di Certificazione può essere stipulata l’offerta di conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (cosiddette tutele crescenti), con la quale il datore di lavoro, a fronte della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, offre al lavoratore una somma esente da imposizione fiscale e contributiva, (il numero delle mensilità da prendere a base dell'offerta è stato modificato dal D.L. 87/2018 dal 14 luglio 2018) e l’accettazione dell’offerta conciliativa da parte del lavoratore comporta “ex lege” l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinunzia all’impugnazione del licenziamento, anche se il lavoratore l’ha già proposta.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2015 si sono introdotti nuovi strumenti giuslavoristici e ridotte le forme contrattuali esistenti.
Contestualmente, si è determinato un ampliamento del raggio d’azione della certificazione dei contratti di lavoro e delle competenze delle Commissioni di certificazione, conciliazione e arbitrato istituite presso le sedi provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ai quali viene assegnato un ruolo di terzietà già dalla normativa precedente (art. 2113 cc e art. 76 D. Lgs. 276/2003).
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