12 luglio 2019

Regime forfettario: nota di credito senza Iva

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’accordo transattivo tra l’istante ed il CTU ha determinato una riduzione dell’importo della somma dovuta per la prestazione di servizi del CTU e, di conseguenza, una riduzione dell’ammontare imponibile esposto in fattura dal medesimo CTU che dovrà emettere una nota di credito. La disciplina dell’art. 26 del DPR n°633/1972 è applicabile solo se la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione originaria, e sarà applicabile anche a tale nota il regime forfettario.
Questo è quello che si evince dalla Risposta n° 227/2019.

Quesito
Successivamente alla conclusione del procedimento giudiziario avente ad oggetto l’esecuzione di opere civili, il CTU ha emesso due fatture per le proprie prestazioni a carico dell’interpellante e della controparte, che ha provveduto a saldare l’importo richiesto. La prestazione del servizio ha riguardato un periodo di 1 anno e 4 mesi.
Sulla fattura emessa dall’interpellante non è stata applicata l’Iva, non è stata applicata la ritenuta d’acconto e l’operazione è stata effettuata sulla base della disciplina del regime forfettario.
L’interpellante però ha presentato reclamo al Presidente del Tribunale, in quanto riteneva l’importo della prestazione resa dal CTU non congruo. Le parti sono pervenute ad un accordo transattivo, riducendo la cifra dovuta. L’interpellante ritiene che il CTU dovrà emettere una nota di credito per la differenza.
L’interpellante chiede di conoscere se la predetta nota di credito possa essere emessa senza versare l’IVA come avvenuto per la fattura emessa originariamente.

Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia sottolinea che l’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 al comma 2 prevede: “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione(…), viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione (…) l'imposta corrispondente alla variazione (…)”.

Il successivo comma 3 dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 dispone che: “La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione (…)”.

In merito al momento di effettuazione dell’operazione occorre far riferimento all’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, che al comma 3 prevede: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (…)” ed al comma 4, secondo cui, “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento”.
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