21 febbraio 2019

Rilevanza territoriale ai fini IVA dei servizi resi ad un fondo d’investimento alternativo immobiliare

Autore: Pietro Mosella
La Risposta n. 65 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 20 febbraio 2019, scaturita in seguito ad un’istanza d’interpello, ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza territoriale, ai fini IVA, dei servizi resi ad un fondo di investimento alternativo immobiliare estero con immobili situati in Italia (articolo 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Il quesito - La società Alfa manifesta l’intenzione di svolgere una serie di servizi collegati al fondo comune d’investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, ossia il Fondo Beta, riservato ad investitori qualificati. Beta è gestito dalla società Gamma con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea, iscritta nell’Albo di Banca d’Italia dei gestori di FIA (“Fondi di investimento alternativi”) comunitari, ed identificata direttamente, ai fini IVA, in Italia, ai sensi dell’articolo 35-ter, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.

I servizi che la Società Alfa intende prestare, mediante personale assunto alle proprie dipendenze che opera nel territorio italiano, riguardano gli immobili appartenenti al Fondo gestito dalla società di gestione Gamma, e situati nel territorio italiano.

Nel quesito, sono elencati i servizi che la società Alfa intende fornire.

Inoltre, la società Alfa, evidenzia che la società Gamma esternalizza tutte le attività relative alla gestione e amministrazione ordinaria e corrente degli immobili (“asset management”) appartenenti al Fondo Beta. Si tratta delle attività di cosiddetto asset management, di cui all’accordo che la società Alfa svolge anche insieme a soggetti specificamente individuati deputati alla materiale manutenzione e amministrazione degli immobili di proprietà del Fondo Beta (c.d. Property e Facility Management).

A fronte dei servizi che l’istante intende prestare è prevista una remunerazione strutturata e descritta nel quesito. In virtù di tutto ciò, quindi, la società Alfa chiede alle all’Agenzia delle Entrate quale sia la corretta applicazione, ai servizi elencati nel quesito, delle regole di territorialità ai fini IVA e, in particolare, se gli stessi vadano considerati:
  • genericamente riferibili ad immobili ubicati in territorio italiano e, come tali, territorialmente rilevanti in Italia, ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972;
  • oppure strettamente connessi alla gestione di un portafoglio immobiliare gestito da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea e, come tali, territorialmente non rilevanti, ai fini IVA, ai sensi dall’articolo 7- ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate– Occorre dapprima ricordare che, l’articolo 7-ter, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che «le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato».

Il successivo articolo 7-quater, stabilisce che «in deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relative a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato (…)».

Il Fisco sottolinea che, le sopra citate disposizioni, recepiscono nell’ordinamento italiano, rispettivamente, gli articoli 44 e 47 della direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva IVA).
A tal proposito, viene altresì ricordato che, sono servizi relativi a beni immobili: “la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario (…)”.

In relazione alla nozione di “gestione del portafoglio di investimenti immobiliari”, le Entrate richiamano le “Note esplicative sulle norme dell’UE in materia di IVA concernenti il luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili”, pubblicate dalla Commissione dell’UE il 26 ottobre 2015. I chiarimenti forniti da tale documento – come si legge nel parere – devono essere coordinati con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale si è pronunciata, seppure ai fini dell’applicabilità dell’esenzione da IVA di cui all’articolo 135 della Direttiva IVA, sulla nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”.
L’Agenzia richiama anche un’altra pronuncia della Corte di Giustizia (sentenza 9 dicembre 2015, C-595/13, e giurisprudenza ivi richiamata).

In considerazione, quindi, della giurisprudenza sopra citata, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che “non tutti i servizi che la società Alfa intende fornire al Fondo Beta concretizzino, nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, le funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo comune d’investimento”.

Il Fisco precisa che, i servizi elencati al punto 1 dell’istanza (prestare assistenza alla Società Gamma in opportunità di acquisizione/cessione di beni immobili), siano riconducibili alla “gestione del portafoglio di investimenti immobiliari”, di cui al richiamato articolo 31-bis del Regolamento d’esecuzione UE n. 282/2011.
In relazione, invece, ai servizi elencati nei punti da 2 a 5 dell’istanza, è specificato che, tali servizi, che in taluni casi sono forniti dalla società Alfa insieme al property manager, “appaiono infatti indipendenti dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari, perseguendo un obiettivo diverso da quello specificamente relativo all’attività di un fondo comune d’investimento”.

In conclusione – secondo l’Agenzia delle Entrate - nella fattispecie in esame, le prestazioni di servizi (elencati da 2 a 5) di gestione e amministrazione ordinaria e corrente degli immobili in portafoglio, rese dalla società Alfa in favore del Fondo Beta gestito da una società di gestione (Gamma), stabilita in altro Stato membro, in quanto relative a beni immobili situati nel territorio dello Stato italiano, devono intendersi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi dell’articolo 7- quater, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, e dovranno, pertanto, essere assoggettate ad IVA nel nostro Paese.
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